IL REGOLAMENTO EMAS
Con la pubblicazione e
la successiva adozione del regolamento comunitario CEE n. 1836/93 denominato
EMAS (Eco Management Audit Scheme), è nata una nuova concezione della tutela
ambientale per tutte quelle attività produttive che ne intendano accettare
i dettami. Il regolamento EMAS si rivolge, nella sua prima stesura, alle
aziende che si pongono il problema della compatibilità ambientale, al fine
di perseguire uno sviluppo sostenibile che permetta loro di produrre senza
entrare in conflitto con l’ambiente, dichiarando ufficialmente tale volontà
alla comunità, rendendo pubblici i propri obiettivi da raggiungere in termini
ambientali. Si è passati cioè dal concetto di tutela dell’ambiente inteso
come "costo" per l’azienda, ad un concetto di tutela inteso invece come
"risorsa economica".
Il concetto fondamentalmente
nuovo del regolamento EMAS consiste nella iscrizione volontaria al registro
EMAS della Comunità Europea. Per le aziende si prospetta così una nuova
politica tesa non solo al rispetto di tutte le normative e leggi vigenti
contro l’inquinamento, ma anche al superamento di queste, mediante l’attuazione
di una politica aziendale che ponga come suo interesse primario quello di
fissare nel tempo determinati obiettivi di qualità ambientali.
L’adesione volontaria
al regolamento EMAS prevede l’applicazione di un sistema gestionale che
può essere riassunto in 5 fasi:
una prima fase detta di
ANALISI AMBIENTALE, in cui l’imprenditore valuta l’impatto ambientale della
propria attività e fissa autonomamente dei limiti di impatto da conseguire,
individuando cioè gli obiettivi più significativi e ragionevolmente perseguibili
su cui cercare di limitare il proprio impatto sull’ambiente;
la seconda fase, detta
di POLITICA AMBIENTALE, prevede l’adozione di un programma teso al conseguimento
e miglioramento degli obiettivi prefissati, definendo risorse, responsabilità
e tempistica nella realizzazione;
la terza fase consiste
nell’implementazione di una POLITICA AMBIENTALE che garantisca l’efficienza
di una struttura organizzativa del tipo Sistema di Gestione Ambientale (SGA),
così come definita nelle norme ISO 14001 (dove ISO sta per International
Standard Organization);
la quarta fase prevede
il riesame periodico del sistema e un’eventuale revisione della POLITICA
AMBIENTALE adottata, laddove si dovesse ravvisare l’inadeguatezza delle
misure prese o l’incapacità dell’intero sistema a raggiungere gli obiettivi
assunti;
la quinta fase – infine
- prevede la DICHIARAZIONE AMBIENTALE, ovvero la redazione del documento
che rende pubblico l’impegno ambientale assunto. È questo il documento che,
previo esame da parte di un auditore esterno all’azienda, dovrà essere convalidato
e certificato mediante verifica sia della rispondenza del sistema al regolamento
EMAS, che della effettiva capacità dell’azienda a perseguire gli obiettivi
fissati.
Tutte le aziende certificate
EMAS sono iscritte nel registro europeo EMAS, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea.
A seguito della prevista
revisione da parte della Comunità Europea, è stato varato il Regolamento
CE n. 761/2001, detto EMAS II. Questo estende il campo di applicabilità
del regolamento a tutte le organizzazioni, cioè a società, enti, ditte,
imprese, autorità o istituzione o parte o combinazione di essi, controllata
o no, pubblica o privata, che ha amministrazione o funzioni proprie.
Si offre in questo modo
agli stessi Enti locali la possibilità di integrare la tradizionale politica
ambientale, volta al mero controllo del rispetto delle leggi, con quanto
previsto dal regolamento EMAS. In pratica, questo comporta la possibilità
per i singoli Comuni di definire determinati obiettivi ambientali da raggiungere
nel proprio territorio, coinvolgendo le singole attività presenti. L’obiettivo
di prevenire eventuali anomalie o situazioni ambientali critiche potrebbe
essere raggiunto mediante le seguenti azioni:
pianificazione territoriale
e individuazione di obiettivi e responsabilità;
verifica e monitoraggio
delle attività coinvolte;
armonizzazione tra attività
produttive, turistiche e di servizio presenti sul territorio;
partecipazione e consenso
dei cittadini;
gestione delle risorse
ambientali e salvaguardia della loro tipicità;
educazione ambientale
della popolazione;
incentivazioni economiche
per tutte quelle attività che volessero assumere atteggiamenti eco-compatibili.
In termini economici,
attraverso l’adesione al Regolamento EMAS e il coinvolgimento delle diverse
attività produttive, il Comune potrebbe vantare incrementi legati a nuovi
flussi di turismo, nonché alla valorizzazione di prodotti gastronomici locali,
eventualmente a denominazione controllata o garantita.
Non è da sottovalutare
infine la possibilità di prevenire disastri ambientali attraverso politiche
ecologiche volte ad azioni che prevengano, ad esempio, dissesti idrogeologici.
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