INAF
Decreto Legislativo 23 luglio
1999, n. 296 GU 26 agosto 1999, n. 200
Istituzione dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo
14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma
12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento
e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Visto il parere espresso
dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge
15 marzo 1997, n. 59.
Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del
23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo;
Articolo 1
Istituzione
1. È istituito, con le modalità
e i tempi di cui all'articolo 13,1'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF), come ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale,
con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio ai
sensi dell'articolo 8, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici
e astrofisici.
2. L'INAF ha personalità
giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in
conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni,
al codice civile.
3. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'INAF
le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.
Articolo 2
Attività e finalità del'INAF
1. L'INAF:
a) promuove ed effettua,
anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi
internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica
e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici
e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione
con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali
e internazionali, nonché progetta e coordina programmi nazionali
ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo
e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio
o all'estero;
b) svolge attività di
formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione
con le università che rilasciano i relativi titoli, nonché attività
di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei
settori di attività dell'Istituto, anche mediante propri programmi
di assegnazione di borse;
c) esprime pareri e
fornisce supporto tecnicoscientifico a soggetti pubblici e privati,
su loro richiesta e negli ambiti di competenza;
d) promuove la conoscenza
astronomica nella scuola e nella società anche mediante appropriate
attività divulgative e museali.
2. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'Istituto per
sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti
e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica
e di fisica cosmica.
Articolo 3
Strumenti
1. Per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi
compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'INAF,
secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può
stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi,
fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario
al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari
o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è soggetta
ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque
giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione,
in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa.
L'INAF può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.
2. Nella relazione di cui
all'articolo 10, comma 2, 1'INAF riferisce sull'attività svolta dai
consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati
dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.
Articolo 4
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di consulenza
scientifica;
d) il collegio dei revisori
dei conti.
2. Il presidente, individuato
fra personalità d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse
dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro
anni e può essere confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza
legale dell'Istituto, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede
il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il consiglio direttivo
è composto dal presidente e da sei membri, di cui due eletti fra gli
astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori in servizio
negli osservatori astronomici e astrofisici, due eletti fra i professori
e ricercatori universitari del settore scientificodisciplinare di astronomia
e astrofisica, due nominati dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi specializzati nel
settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica,
rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore.
Dei due eletti tra gli astronomi almeno uno deve essere un astronomo
ordinario e dei due eletti fra i professori e i ricercatori universitari
almeno uno deve essere un professore ordinario. A parità di voti risulta
eletto il più anziano di età. Con decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni
elettorali e sono nominati i membri del consiglio direttivo. I componenti
dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti d'indirizzo, di programmazione
e di verifica delle attività dell'Istituto, di deliberazione sui regolamenti
di cui all'articolo 7, comma I, sui bilanci e sulla nomina dei direttori
delle strutture di cui all'articolo 8.
4. La carica di presidente
e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica
di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente pubblico,
con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente
può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario,
è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. Il collegio dei revisori
svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per
quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la composizione del
collegio sono stabilite dal regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'articolo
7, assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che
assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente
designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
6. Il presidente nomina,
su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore amministrativo
scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti
di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale.
Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di
durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore
amministrativo è responsabile della gestione e dell'attuazione delle
delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso
con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo.
7. Il presidente nomina,
su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza
scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce
il numero dei membri, non superiore a nove, la composizione e l'attività
attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito
da personalità specializzate nei settori di attività dell'Istituto.
8. Le indennità di carica
del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato
di valutazione scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonché
la retribuzione del direttore amministrativo sono determinate dal consiglio
direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Allo stesso modo il consiglio direttivo determina le indennità spettanti
al personale che opera all'estero e ai direttori dei dipartimenti e
delle strutture.
9. Il presidente e i componenti
del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti
di società che partecipano a programmi di ricerca del1'INAF.
10. Il direttore amministrativo
non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano
a programmi di ricerca dell'INAF.
Articolo 5
Comitato di valutazione
1. L'INAF, secondo criteri
e modalità stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della
valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva
dell'ente e delle sue strutture operative, con procedure trasparenti
ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attività amministrativa
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
Articolo 6
Programmazione dell'attività
1. L'INAF opera sulla base
di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente,
che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità
e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale
per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione
europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del
fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere,
della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione
circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il
piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per
gli ambiti di rispettiva competenza, e acquisito, nel termine perentorio
di sessanta giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi
novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
Articolo 7
Autonomia regolamentare e organizzativa
1. L'INAF gode di autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed adotta propri
regolamenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle
strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché il
personale.
2. I regolamenti di cui
al comma 1, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi
e delle strutture, devono, comunque, prevedere:
a) preventiva informazione
al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
b) predeterminazione
dei criteri e delle procedure per l'attribuzione delle direzioni
delle strutture di cui all'articolo 8, garantendo la possibilità
di affidamento anche ai professori universitari inquadrati nel settore
scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, con la disciplina
prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
c) facoltà di utilizzare
anche esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni
di aggiudicazione di appalti o di selezione del personale;
d) la costituzione di
organi collegiali di consulenza, delle direzioni delle strutture
di cui all'articolo 8, prevedendo idonee forme di consultazione
del personale.
3. I regolamenti di cui
al comma 1, relativi all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza
sono adottati, comunque, sulla base dei seguenti principi e criteri
generali:
a) redazione di un bilancio
di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro
due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica
coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279;
b) facoltà per le forniture
di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità,
con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20
per cento dell'importo contrattuale.
Articolo 8
Dipartimenti e strutture
1. I regolamenti di cui
all'articolo 7 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto con la revisione
di non più di tre dipartimenti, articolabili in strutture operative,
rispettivamente per funzioni di coordinamento scientifico nazionale,
al fine di assicurare la interazione con la ricerca scientifica universitaria
e la collaborazione con altri enti e organismi di ricerca pubblici e
privati, per compiti di coordinamento degli osservatori astronomici
e astrofisici, nonché per attività e servizi strumentali. I regolamenti
disciplinano, altresì, il riordino della rete degli osservatori di astronomia
e astrofisica come strutture con propria denominazione dotate di autonomia
scientifica, amministrativa e contabile al fine di assicurare efficienza,
economicità di gestione e capacità di autofinanziamento dell'Istituto.
2. Nell'ambito della propria
autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere
ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti
di cui all'articolo 7, finanziamenti e contributi da parte delle regioni
e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti
al territorio e di divulgazione.
Articolo 9
Risorse finanziarie
1. Le risorse dell'Istituto
sono costituite:
a) dai contributi previsti
dall'articolo 14;
b) da contributi per
singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale
nazionale di cu: all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;
c) da finanziamenti
dell'Unione europea;
d) da forme autonome
di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività,
rendite, frutti ed alienazioni del patrimonio, atti di liberalità
e corrispettivi di contratti e convenzioni;
e) da contributi e finanziamenti
delle regioni e di altri enti;
f) da ogni altra ulteriore
entrata.
Articolo 10
Valutazioni e controlli
1. G1i atti degli organi
dell'ente e del direttore amministrativo non sono sottoposti a controlli
di organi esterni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6 e di
quelli di approvazione dei regolamenti, per i quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bilanci preventivi,
i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti
e una relazione annuale sull'attività svolta sono trasmessi al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro
per la funzione pubblica.
3. L'INAF è soggetto al
controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente
sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento,
con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile
e sui singoli atti di gestione.
Articolo 11
Personale
1. Con i regolamenti di
cui all'articolo 7 sono istituiti i ruoli del personale di ricerca e
del personale tecnico e amministrativo in conformità a quanto previsto
dal decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 163, e alle successive disposizioni
legislative riguardanti il personale degli osservatori astronomici e
astrofisici.
2. La dotazione organica
iniziale dell'INAF è costituita dall'insieme degli organici degli osservatori
astronomici e astrofisici. Fatto salvo quanto previsto dai successivi
commi, l'INAF, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del
personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i
vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6. All'INAF si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. Il personale tecnico
e amministrativo in servizio presso gli osservatori astronomici e astrofisici
alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 è inquadrato
nel corrispondente ruolo di cui al comma 1 e nelle corrispondenti qualifiche
e profili professionali. Fino all'applicazione dei contratti collettivi
di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni il trattamento
resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto per il personale tecnico-amministrativo
degli osservatori.
4. Il personale di ricerca
è inquadrato nel ruolo tecnico corrispondente di cui al comma 1. Lo
stato giuridico e il trattamento economico del medesimo personale resta
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163. Il reclutamento degli astronomi straordinari, degli astronomi
associati e dei ricercatori astronomi avviene secondo le procedure previste
dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1998, n. 390, con le seguenti integrazioni e
modificazioni:
a) i bandi sono indetti
dal direttore amministrativo dell'Istituto, previa delibera del
consiglio direttivo:
b) della commissione
incaricata della valutazione comparativa fa parte, oltre ai membri
eletti, un componente designato dal consiglio direttivo fra gli
astronomi ordinari per le valutazioni comparative ai fini della
copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli astronomi
ordinari ed associati per le valutazioni comparative ai fini della
copertura di posti di astronomo associato e di ricercatore astronomo.
L'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni
è attribuito, per le rispettive categorie, agli astronomi straordinari
e ordinari, agli astronomi associati e ai ricercatori astronomi,
in servizio presso l'Istituto, nonché ai professori universitari
di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari del settore
scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica;
c) la regolarità formale
degli atti della commissione è accertata con atto del presidente
dell'Istituto;
d) le attribuzioni del
consiglio di facoltà previste dalla legge n. 210 del 1998 sono svolte
dal consiglio direttivo;
e) gli idonei delle
valutazioni comparative bandite dall'lstituto possono essere nominati
in ruolo per chiamata da università e l'Istituto può nominare in
ruolo per chiamata candidati risultati idonei in valutazioni comparative
espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore
scientifico-disciplinare, secondo le modalità previste dalla legge
n. 210 del 1998;
f) assimilazione ad
altro concorso di università per il settore di astronomia e astrofisica
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere i), 1), m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n.
210.
5. L'INAF, nell'ambito di
una percentuale dell'organico che sarà determinata con i regolamenti
di cui all'articolo 7, può assumere per chiamata diretta, figure professionali,
italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale
del personale di ricerca, che svolgano, con documentata produzione scientifica
di eccellenza, da almeno un sessennio, attività di ricerca in enti di
ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali
ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici
in ambito internazionale.
Articolo 12
Mobilità con le università
1. Previa convenzione tra
università e INAF, i ricercatori e i professori universitari di ruolo
possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso
le strutture dell'INAF.
2. Previa convenzione tra
università e INAF, il personale di ricerca dell'INAF può essere autorizzato
per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca e didattiche
presso le strutture delle università. Spetta agli statuti delle università
determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per
la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi
accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
3. Le attività di cui ai
commi 1 e 2 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro
con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori
universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività
prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca
presso 1'INAF può comportare per i ricercatori e i professori universitari
l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
4. Previo accordo tra le
università e 1'INAF possono essere effettuati dagli studenti universitari,
presso l'Istituto, periodi di tirocinio e stages formativi, anche ai
fini della preparazione della tesi di laurea.
5. I regolamenti di cui
all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 13
Norme transitorie
1. Il presidente ed il consiglio
direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'istituto è costituito alla data di insediamento del consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo
di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di insediamento, predispone
e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento
degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità
e finanza che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo
8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni
e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto.
3. Dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 2 gli osservatori astronomici e astrofisici perdono la personalità
giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'istituto e l'INAF
subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché
al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Il termine
del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA), di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del
1982, è differito sino alla data di insediamento del consiglio direttivo
dell'INAF; a tale data il CRA è soppresso e le sue funzioni sono esercitate
dal consiglio direttivo dell'INAF fino alla data di cui al primo periodo
del presente comma. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati
dal medesimo Consiglio fino alla data di entrata in vigore de presente
decreto. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono
prorogati fino alla data di cui al primo periodo del presente comma,
nella composizione in essere e nelle funzioni di cui sono titolari alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 14
Norma finanziaria
1. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica; e tecnologica, con proprio decreto, provvede
ad assicurare, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per
gli osservatori astronomici e astrofisici, le risorse finanziarie necessarie
all'avvio dell'attività dell'Istituto nonché, per l'anno 2000, continua
ad erogare agli osservatori astronomici e astrofisici gli importi necessari
alla loro attività fino alla data di cui all'articolo 13 comma 3, primo
periodo. Dalla predetta data il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica attribuisce all'Istituto le risorse finanziarie
da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici ai sensi della
normativa previgente. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato, con propri decreti ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in sede di riparto de fondo di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e a valere
sul medesimo può erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive.
2. L'Istituto concorre al
riparto dei fondi iscritti all'unità previsionale 2.2.1.2., capitolo
7109 dello stata di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri e parametri previsti
dalla normativa vigente.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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