Legge 21 novembre 2000, n.
353
“Legge-quadro in materia di incendi boschivi” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000
Capo I
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
Art. 1.
(Finalità e princìpi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione
e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene
insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali
dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti
svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di
lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel
rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e
non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle
strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su
richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Art. 2.
(Definizione)
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi
su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure
su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Art. 3.
(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi)
1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla
base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell’Agenzia
di protezione civile, di seguito denominata “Agenzia”, ovvero, fino alla
effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato “Dipartimento”,
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”.
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta
giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al
medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate con apposita
cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia
tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati
anemologici e dell’esposizione ai venti;
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio
nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere
c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi
anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle
risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi
boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con
facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente
in particolare nelle aree a più elevato rischio;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano
stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza,
dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale
dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello
interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi
boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni
e delle comunità montane.
5. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci,
a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.
Art. 4.
(Previsione e prevenzione
del rischio di incendi boschivi)
1. L’attività di previsione consiste nell’individuazione, ai sensi dell’articolo
3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di
incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell’attività
di previsione l’approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la
lotta attiva di cui all’articolo 7.
2. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate
a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio nonché interventi
finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati
tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio
di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,
conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, nonché interventi
colturali idonei volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti
naturali e forestali.
3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi
dell’articolo 3. Possono altresì, nell’ambito dell’attività di prevenzione,
concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni
di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate
alla prevenzione degli incendi boschivi.
4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie
relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell’esercizio delle proprie
competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono
conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione
e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Art. 5.
(Attività formative)
1. Ai fini della crescita e della promozione di un’effettiva educazione
ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono,
d’intesa, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti
di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi
di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le
attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva
ai medesimi.
3. Per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono
avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Art. 6.
(Attività informative)
1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai
sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l’informazione alla popolazione
in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e alle norme comportamentali
da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo
si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il
pubblico, istituiti ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Art. 7.
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono
le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento
con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale,
avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree
di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone
l’efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento
di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da
un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell’articolo 3, commi
1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture
antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale
operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie
strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre
a terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute
secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale
e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento
del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli
all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle
proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di
cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui
al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche
ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento
degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo
forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del
Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse
alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato
nelle attività di prevenzione di cui all’articolo 4 e reclutato con congruo
anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento,
è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i
corsi di cui all’articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire
compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di
riduzione delle aree percorse dal fuoco.
Art. 8.
(Aree naturali protette)
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 prevede per le aree
naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un’apposita sezione,
definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito
il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto
un apposito piano dal Ministro dell’ambiente di intesa con le regioni interessate,
su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato.
Detto piano costituisce un’apposita sezione del piano regionale di cui al
comma 1 dell’articolo 3.
3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori
delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi,
dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni
stabilite dalle regioni.
4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate
e svolte secondo le modalità previste dall’articolo 7.
Art. 9.
(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)
1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore
di quest’ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della
legge stessa.
Capo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI
Art. 10.
(Divieti, prescrizioni e sanzioni)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal
fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente
all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione
di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità
e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui
al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci
anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive,
fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata,
in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti
a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per
cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree
naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi,
per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni
in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali
e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione
del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite
apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio,
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve
essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate
ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi
e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con
la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma
1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per
ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle
zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione
amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore
a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi
soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire
400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica
l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n.
47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera
e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate
tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera
f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000
e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso
in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo
7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti
attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la
revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo
che consente l’esercizio dell’attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale,
alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per
la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
Art. 11.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l’articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). – Chiunque cagioni un incendio su
boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento,
propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio
deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà,
se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente”.
2. All’articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: “chiunque”
sono inserite le seguenti: “, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo
423-bis,”.
3. All’articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: “dell’articolo
precedente” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 423”.
4. All’articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto
il seguente:
“Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste
dall’articolo 423-bis”.
5. All’articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: “dai due articoli
precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 423 e 424”.
6. All’articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All’articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: “Chiunque”
sono inserite le seguenti: “, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo
comma dell’articolo 423-bis,”.
Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate
all’assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali
competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli
incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base
del centro di responsabilità n. 20 “Protezione civile” dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per analoga destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento
delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7,
8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002,
la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente
al patrimonio boschivo rilevato dall’inventario forestale nazionale, costituito
presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote
inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco
e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio
del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse
le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente
legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001
e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall’anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni
di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2,
si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni
avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all’esercizio
di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti assegnati agli organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell’individuazione
delle zone boscate di cui all’articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi
per l’anno 2000, da iscrivere nell’unità previsionale di base 20.2.1.3 “Fondo
per la protezione civile” dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione
all’Agenzia a decorrere dall’effettiva operatività della stessa. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l’attuazione della presente legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti
di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto
o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento
di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si
provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione,
laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli
enti assegnatari; tali somme sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all’unità previsionale di base
20.2.1.3 “Fondo per la protezione civile” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono
essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all’attuazione della
presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo
non fronteggiabili in sede locale; all’attuazione degli interventi provvede
il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga
alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.
Art. 13.
(Norme abrogate ed entrata in vigore)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in
particolare:
a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa
dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione
civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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