D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo unico:
- Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone
umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici; firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, a decorrere dalla
sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della convenzione stessa.
CONVENZIONE RELATIVA ALLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE SOPRATTUTTO
COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI.
Le parti contraenti, riconoscendo l'interdipendenza tra l'uomo ed il
suo ambiente, considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle
zone umide come regolatori del regime delle acque e come habitat di
una flora e di una fauna caratteristiche e, in particolare di uccelli
acquatici; convinti che le zone umide costituiscono una risorsa di grande
valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita
sarebbe irreparabile; desiderando arrestare ora e per l'avvenire la
progressiva invasione da parte dell'uomo e la scomparsa delle zone umide;
riconoscendo che gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni
stagionali, possono attraversare le frontiere così da dover essere considerati
come risorsa internazionale; essendo persuasi che la tutela delle zone
umide, della loro flora e fauna può essere assicurata mediante l'unione
di una politica nazionale lungimirante con una azione internazionale
coordinata; hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le
paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali,
permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra,
o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità,
durante la bassa marea, non supera i sei metri.
2. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici
gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide.
Art. 2
1. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio
territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale,
chiamato qui di seguito «l'Elenco», che viene conservato dall'ufficio
istituito in virtù dell'art. 8. I confini di ciascuna zona umida vanno
indicati con precisione, e riportati su una carta e possono comprendere
le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle zone umide, le
isole o le distese di acqua marina con profondità superiori ai sei metri
durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in
particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza
come habitat degli uccelli acquatici.
2. La scelta delle zone umide da inserire nello Elenco dovrebbe essere
effettuata sulla base della
loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della
botanica,della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo
luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale
come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione.
3. L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti
esclusivi sovrani della Parte contraente sul cui territorio essa è situata.
4. Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire
nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al
momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente
all'art. 9.
5. Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre
zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle
zone umide che hanno già inserito nell'Elenco oppure, per interessi
nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini
delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali
modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni
di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8.
6. Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità,
sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla
sorveglianza e al razionale utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici
migranti sia designando le zone umide del proprio territorio da inserire
nell'Elenco, sia usando il proprio diritto di modificare le proprie
iscrizioni nell'Elenco stesso.
Art. 3
1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi
in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo
delle zone umide che si trovano sul loro territorio.
2. Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per essere
informata al più presto possibile, delle modifiche delle condizioni
ecologiche delle zone umide, situate sul suo territorio e inserite nell'Elenco
che si sono verificate o si stanno verificando e potranno verificarsi
in seguito allo sviluppo tecnologico, alla polluzione o ad altri tipi
di interventi da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambiamenti
saranno immediatamente trasmesse alla organizzazione o al governo responsabile
delle funzioni di ufficio permanente, come indicato nell'art. 8.
Art. 4
1. Ciascuna Parte contraente favorisce a tutela delle zone umide e degli
uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide indipendentemente
dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e ne assicura una adeguata
sorveglianza.
2. Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte contraente
cancelli o restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco, dovrà compensare,
nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone
umide e, in particolare, dovrà creare nuove riserve naturali per gli
uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa regione o altrove, di
una adeguata porzione di territorio dell'habitat originario.
3. Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati
e pubblicazioni, relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna.
4. Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare
il numero degli uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.
5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente
per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide.
Art. 5
Le Parti contraenti consulteranno circa la esecuzione degli impegni
derivanti dalla presente convenzione in particolare nel caso di una
zona umida che si estende sul territorio di più di una Parte contraente
oppure allorché un bacino idrografico è diviso tra più Parti contraenti.
Essi si sforzeranno al tempo stesso di coordinare e promuovere la loro
politica e i regolamenti presenti e futuri relativi alla tutela delle
zone umide, della loro flora e fauna.
Art. 6
1. In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze
per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici.
2. Tali conferenze avranno un carattere consultivo e saranno competenti
in particolare per quanto
segue:
a) prendere in esame l'applicazione della convenzione;
b) prendere in esame le aggiunte e le modifiche dell'Elenco;
c) esaminare le informazioni riguardanti le modifiche delle condizioni
ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, in conformità con
il paragrafo 2 dell'art. 3;
d) fare raccomandazioni, di ordine generale e specifico, alle Parti
contraenti relativamente alla tutela, alle gestione e al razionale sfruttamento
delle zone umide, della loro flora e fauna;
e) domandare agli organismi internazionali competenti di preparare relazioni
e dati statistici, di carattere essenzialmente internazionale, concernenti
le zone umide.
3. Le Parti contraenti assicureranno che i responsabili a tutti i livelli
della gestione delle zone umide, siano informati e tengano in considerazione
raccomandazioni di tali conferenze, relative alla conservazione, alla
gestione ed al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora
e fauna.
Art. 7
1. Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri rappresentanti
a tali conferenze persone aventi la qualità di esperti per le zone umide
o per gli uccelli acquatici grazie alla conoscenza e alla esperienza
acquisite nel campo scientifico, amministrativo e in altri settori appropriati.
2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza disporrà
di un voto; le raccomandazioni vengono adottate con la maggioranza semplice
dei voti emessi, purché prendano parte allo scrutinio almeno la metà
delle Parti contraenti.
Art. 8
1. L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse
naturali adempie alle funzioni di ufficio permanente, in virtù della
presente convenzione, fino a quando le Parti contraenti, a maggioranza
di due terzi, non designeranno un'altra organizzazione o governo.
2. L'ufficio permanente dovrà in particolare:
a) dare la propria assistenza per la convocazione e l'organizzazione
delle conferenze, menzionate nell'art. 6;
b) conservare l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale
e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni su qualsiasi aggiunta,
ampliamento, esclusione o limitazione relative alle zone umide incluse
nell'Elenco, come è indicato nel paragrafo 5 dell'art. 2;
c) ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa qualsiasi modifica
verificatasi nelle caratteristiche ecologiche delle zone umide, incluse
nell'Elenco, come è previsto al paragrafo 2 dell'art. 3;
d) notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica dell'Elenco
oppure i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, in esso
incluse, e assicurare l'esame di tali questioni nel corso della conferenza
successiva;
e) portare a conoscenza delle Parti contraenti interessate le raccomandazioni
delle conferenze relative a tali modifiche dell'Elenco oppure ai cambiamenti
delle caratteristiche delle zone umide, inserite nell'Elenco stesso.
Art. 9
1. La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni di
tempo;
2. Qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure di
una delle sue agenzie specializzate oppure dell'Agenzia internazionale
dell'energia atomica oppure Parte contraente dello statuto della Corte
internazionale di giustizia può divenire Parte contraente di tale convenzione
mediante:
a) firma senza riserva di ratifica;
b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
c) adesione.
3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento
di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di
seguito denominato il «Depositario»).
Art. 10
1. La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno
sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione,
in conformità con le disposizioni del parargafo 2 dell'art. 9.
2. La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente
quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica
oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 11
1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente può denunciare la presente convenzione, trascorso
un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione
è entrata in vigore per tale Parte contraente mediante notifica scritta
al «Depositario». La denuncia avrà effetto quattro mesi dopo il giorno
in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Depositario.
Art. 12
1. Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue,
a tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione o vi hanno aderito:
a) le firme della presente convenzione;
b) i depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
c) i depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
d) la data d'entrata in vigore della convenzione;
e) le notifiche di denuncia della convenzione.
2. Quando la presente convenzione sarà entrata in vigore il Depositario
la farà registrare al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità
con l'art. 102 della Carta.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo,
hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Ramsar in un unico esemplare originale il 2 febbraio 1971 nelle
lingue inglese, francese, tedesca e russa, essendo prevalente in caso
di divergenza di interpretazione il testo inglese il quale esemplare
sarà depositato presso il Depositario che ne rilascerà copie certificate
conformi a tutte le Parti contraenti.
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