Decreto Legislativo del Governo
n° 230/1995 modificato dal 187/2000 e dal 241/2000
"Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia
di radiazioni ionizzanti"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio
1990, n. 212, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo
per l'attuazione delle direttive del Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM
e 84/466/EURATOM in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i
lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e trattamenti
medici;
Vista la legge 19 febbraio
1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 41, recante proroga del termine
della delega legislativa contemplata dall'articolo 4 della citata legge
n. 212 del 1990, nonche' delega al Governo per l'attuazione della direttiva
89/618/EURATOM in materia di informazione della popolazione per i casi di
emergenza radiologica;
Vista la legge 22 febbraio
1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 6, recante proroga del termine
della delega legislativa contemplata dall'articolo 41 della citata legge
n. 142 del 1992, nonche' delega al Governo per l'attuazione delle direttive
del Consiglio 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM, in materia, rispettivamente,
di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni
ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere
di residui radioattivi;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
gennaio 1995;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Acquisiti il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
Sentiti l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore
di sanità (ISS), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
Sentito il Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi
alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e
dei lavoratori, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno,
della difesa, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica tecnologica,
per il coordinamento della protezione civile e per la funzione pubblica;
EMANA il seguente decreto
legislativo:
Capo I - CAMPO DI APPLICAZIONE.
PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI.
Art. 1 Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio
ed alla disattivazione degli impianti nucleari;
b) a tutte le pratiche che
implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente
artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali
siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o
fertili e cioe':
1) alla produzione, trattamento,
manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione,
impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento
di materie radioattive;
2) al funzionamento di macchine
radiogene;
3) alle lavorazioni minerarie
secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;".
b-bis) alle attività lavorative
diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza
di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui
al capo III-bis;
b-ter) agli interventi in
caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata
dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività
lavorativa non piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo
X.";
1-bis. Il presente decreto
non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale
di radiazione, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo
umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione
in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo
o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione,
fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi
per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.";
2. Le condizioni per l'applicazione
delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate,
in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni
dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS)
e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresi' individuate,
in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni
dell'Unione europea, specifiche modalità di applicazione per attività e
situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a
sorgenti naturali di radiazioni.
2-bis. In attesa dell'emanazione
dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle
fissate negli allegati 1 e 1-bis.
2-ter. Con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'articolo
10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei
livelli di azione di cui all'allegato 1-bis, paragrafo 4, sono aggiornati
in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".
Art. 2 Principi concernenti
le pratiche
1. Nuovi tipi o nuove categorie
di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono
essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione,
dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento
sanitario che ne puo' derivare.
2. I tipi o le categorie di
pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti
di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della
loro efficacia e delle loro conseguenze.
3. Qualsiasi pratica deve
essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello piu' basso ragionevolmente
ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
4. La somma delle dosi derivanti
da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della
popolazione.
5. Il principio di cui al
comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di pazienti
nell'ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;
b) esposizione di persone
che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale
al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi
medica;
c) esposizione di volontari
che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale
esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;
d) esposizioni disciplinate
in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.
6. In applicazione dei principi
generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all'articolo 1, comma
2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori
motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui
al comma 1, ed i seguenti criteri di base:
a) i rischi radiologici causati
agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare
trascurabili ai fini della regolamentazione;
b) l'incidenza radiologica
collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare
trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;
c) la pratica deve essere
intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili
che si verifichino situazioni che possono condurre all'inosservanza dei
criteri definiti nelle lettere a) e b).
Capo II - DEFINIZIONI.
Art. 3 Rinvio ad altre definizioni.
1. Per l'applicazione del
presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di
applicazione non diversamente disposto, le definizioni contenute nell'articolo
1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità
civile, nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle
d cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 4 Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) acceleratore: apparecchio
o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti
con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che
riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare
un mestiere specifico;
c) attivazione: processo per
effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito
di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale
in cui e' contenuto;
d) attività (A): quoziente
di dN diviso per dt in cui dN e' il numero atteso di transizioni nucleari
spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare
di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;
e) autorità competente: quella
indicata nelle specifiche disposizioni;
f) becquerel (Bq): nome speciale
dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per
secondo.
1 Bq 1 s-1
I fattori di conversione da
utilizzare quando l'attività e' espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 x 1010 Bq (esattamente)
1 Bq = 2,7027 x 10-11 Ci;
g) combustibile nucleare:
le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto
sono inclusi l'uranio di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto
chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile
con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
h) contaminazione radioattiva:
contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita
o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso
particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto
la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi
via essa si sia prodotta;
i) datore di lavoro di impresa
esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni
in una o piu' zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni
in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i
soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una
o piu' zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti
si applicano le disposizioni generali del presente decreto;
l) detrimento sanitario: stima
del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si
verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti.
Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi
disfunzioni genetiche;
m) dose: grandezza radioprotezionistica
ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati
a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose
assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;
n) dose assorbita (D): energia
assorbita per unità di massa e cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in
cui dE e' l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia
in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento
volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose
media in un tessuto o in organo. L'unità di dose assorbita e' il gray;
o) dose efficace (E): somma
delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo
indicato nei provvedimenti di applicazione, l'unità di dose efficace e'
il sievert;
p) dose efficace impegnata(E(t)):
somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti H T(t)
risultanti dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata
per il fattore di ponderazione del tessuto wT la dose efficace impegnata
E(t) e' definita da:
E(t) = STwTHT(t)
dove t indica il numero di
anni per i quali e' effettuata l'integrazione; l'unità di dose efficace
impegnata e' il sievert;
q) dose impegnata: dose ricevuta
da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito
all'introduzione di uno o piu' radionuclidi;
r) dose equivalente (H T):
dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo
e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione;
l'unità di dose equivalente e' il sievert;
s) dose equivalente impegnata:
integrale rispetto al tempo dell'intensità di dose equivalente in un tessuto
o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T,
a seguito dell'introduzione di uno o piu' radionuclidi; la dose equivalente
impegnata e' definita da:
t0+t
HT(t) = ò
HT(t)dt
t0
per una singola introduzione
di attività al tempo t0 dove t0 e' il tempo in cui l'introduzione, HT (t)
e' l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo
t, t e' il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione;
qualora t non sia indicato,
si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età
di 70 anni per i bambini; l'unità di dose equivalente impegnata e' il sievert;
t) emergenza: una situazione
che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione
ovvero l'intera popolazione o parte di essa;
u) esperto qualificato: persona
che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico
o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi
di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti
atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori
e della popolazione. La sua qualificazione e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
v) esposizione: qualsiasi
esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
1) l'esposizione esterna:
esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;
2) l'esposizione interna:
esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione
dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
z) esposizione accidentale:
esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario.
2. Inoltre si intende per:
a) esposizione d'emergenza:
esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui
in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare
un'installazione di valore e che puo' provocare il superamento di uno dei
limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione
che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o piu' organi o
tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;
c) esposizione potenziale:
esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi
prevedibile in anticipo;
d) esposizione soggetta ad
autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno
dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in
via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni:
insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia
terrestri che cosmiche, sempreche' l'esposizione che ne risulta non sia
accresciuta in modo significativo da attività umane;
f) gestione del rifiuti: insieme
delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento,
deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale
dell'unità di dose assorbita
1 Gy = 1 J Kg-1
i fattori di conversione da
utilizzare quando la dose assorbita e' espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10-2 Gy
1 Gy = 100 rad;
h) gruppi di riferimento (gruppi
critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione
e' ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui
della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata
fonte di esposizione;
i) incidente: evento imprevisto
che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento
e puo' comportare, per una o piu' persone, dosi superiori ai limiti;
l) intervento: attività umana
intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni
dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo
per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di
esposizione e sugli individui stessi;
m) introduzione: attività
dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente
esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore
di categoria A che effettua prestazioni in una o piu' zone controllate di
impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi
in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa
esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone
sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che puo' comportare
dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico.
Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che
svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore
a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo
82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;
p) limiti di dose: limiti
massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli
apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni
ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti
di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna
nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione
di radionuclidi nello stesso periodo;
q) livelli di allontanamento:
valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività
totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni
di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti
sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti
dal decreto;
r) livello di intervento:
valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi
di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza
o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte
salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie
grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica e cioe' le materie fissili speciali,
le materie grezze e i minerali nonche' i combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali:
il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233;
qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie
fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee; il termine
"materie fissili speciali" non si applica alle materie grezzo;
u) materie grezze: l'uranio
contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in
cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le
materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici
o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle materie
summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità
europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza
o materiale che puo' essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi
in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi
componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico
responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione
e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità
stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale
contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle
Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti
chimici e fisici appropriati le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui
della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti
esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione
di cui all'articolo 3, comma 5;
d) popolazione nel suo insieme:
l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti
e le persone del pubblico;
e) pratica: attività umana
che e' suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni,
nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà
radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni
che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del
capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o
radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche
con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore
di 3·1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata
di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai
capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso
lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione
deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro
reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi
materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi
in genere, di cui non e' previsto il riciclo o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di
dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle
letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla
misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici.
L'idoneità a svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure
stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale
dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Se il prodotto dei fattori
di modifica e' uguale a 1;
1 Sv = 1 J kg-1
quando la dose equivalente
o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10-2 Sv
1 Sv = 100 rem;
n) smaltimento: collocazione
dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato
sito, senza intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente:
immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni
controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente
di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni:
apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia
radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere,
dei quali, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attività,
o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni:
sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che
cosmica;
s) sorgente non sigillata:
qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti
della sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente
formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide
e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una
resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione
di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona
tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme
dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto
qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori
e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme
delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei
provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione
sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni
specie chimica contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si puo' trascurare l'attività o la concentrazione.
4. Inoltre, si intende per:
a) uranio arricchito in uranio
235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi
due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due
isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo
238 nell'uranio naturale;
b) vincolo: valore di grandezza
radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente
decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente
di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro
le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate
o zone sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto
a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti,
in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo
82 ed in cui l'accesso e' segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata
un ambiente di lavoro in cui puo' essere superato in un anno solare uno
dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non e' zona
controllata.
Art. 7 Definizioni concernenti
particolari impianti nucleari e documenti relativi.
1. Per l'applicazione del
presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti
nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni
apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una
reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali,
anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico:
ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena,
incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni
normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza:
ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo
la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca:
ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie
fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il
trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato
per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono
esclusi gli impianti costituiti essenzialmente d laboratori per studi e
ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione
e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività
di prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo
di Uranio 235 ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6 grammi
per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli
impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione
e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili
nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili
speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione
isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori
per studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi di uranio 235
o di 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
g) deposito di materie fissili
speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte
degli impianti di cui alle lettere precedenti, e' destinato al deposito
di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento
in quantità totali superiori a 350 grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi
di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto
intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di documenti
tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione
della installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare,
dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti,
e contenenti inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In
particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti
seguenti;
1) ubicazione e sue caratteristiche
fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture
di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto
nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione
nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione
ed i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico)
dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili
incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori
di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza
nucleare e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle
conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, di scarichi
radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni
accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini
della prevenzione e protezione antincendio.
Il rapporto e' denominato
preliminare se riferito al progetto di massima; finale, se riferito al progetto
definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene
le informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra e' detto, con ipotesi
cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio:
documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali
ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla
manutenzione di un impianto nucleare, nonche' alle sorveglianze fisica e
medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo,
avviamento, e disattivazione;
l) manuale di operazione:
l'insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi
di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e
nei suoi sistemi componenti, nonche' le procedure da seguire in condizioni
eccezionali;
m) specifica tecnica di prova:
documento che descrive le procedure e le modalità che debbono essere applicate
per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica
di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario
impiegato nella prove, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere
durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi
e massimi previsti delle variabili considerate durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme
dei limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche
e al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei singoli
componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione
sanitaria;
o) registro di esercizio:
documento sul quale si annotano i particolari delle operazioni effettuate
sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonche' ogni
altro avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme
delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva
dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione
dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento
finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.
Capo III ORGANI.
Art. 8 Consiglio interministeriale
di coordinamento e consultazione.
1. E' istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare, composto dal direttore generale
delle fonti di energia e delle industrie di base, con funzioni di presidente,
e da nove membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'Artigianato, dell'interno, dell'ambiente,
della difesa, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, dei trasporti
e della navigazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.
2. I rappresentanti dei ministeri
debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.
3. Le funzioni di segreteria
del Consiglio sono esercitate da funzionari della direzione generale delle
fonti di energia e delle industrie di base.
4. Il presidente, in caso
di assenza o impedimento, puo' delegare l'esercizio delle funzioni al vice
direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. I membri del Consiglio
ed i segretari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per la durata di quattro anni.
6. Il Consiglio esprime parere
sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego
pacifico dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attività
delle varie amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse
con l'applicazione del presente decreto.
7. Per l'esame di particolari
problemi, il presidente puo' istituire gruppi di lavoro e puo' chiamare
a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni.
8. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalità
di funzionamento del Consiglio.
Art. 9 Commissione tecnica
per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.
1. E' istituita presso l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente una Commissione tecnica per la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
composta da sedici esperti in questioni di sicurezza nucleare o di protezione
sanitaria dalle radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di
cui:
a) dodici designati rispettivamente
dai Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e dell'ambiente, in numero di due per ciascun ministero;
b) due designati dall'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
c) due designati dall'ANPA.
2. Qualora gli impianti interessino
il demanio marittimo ed i porti, alla Commissione sono aggregati due esperti
designati rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione
e dal Ministero della difesa. Per le questioni che interessano una specifica
regione o provincia autonoma, alla Commissione e' altresi' aggregato un
esperto designato dalla regione o provincia autonoma stessa.
3. Per le questioni relative
alla applicazione della presente legge la cui soluzione e' connessa con
altre di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
nel lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle
ricerche, del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e'
chiamato a far parte della Commissione un esperto designato dalle rispettive
amministrazioni.
4. La Commissione esprime
i pareri previsti dalla presente legge ai fini del rilascio dei provvedimenti
autorizzativi di cui al capo VII e della predisposizione dei piani di emergenza
di cui al capo X.
5. La Commissione, quando
richiesto, esprime pareri e presta collaborazione alle amministrazioni dello
Stato sui problemi tecnici relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione
dei lavoratori e delle popolazioni contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
6. I membri della Commissione
ed i componenti della relativa segreteria sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati. Il presidente, scelto tra i predetti membri, e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il presidente invita, per
speciali problemi, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto
di voto, altri esperti, italiani o stranieri, qualificati in particolari
settori.
8. Per la validità delle riunioni
della Commissione occorre la presenza di almeno dieci componenti.
9. Le spese relative al funzionamento
della Commissione sono poste carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1
bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n.61.
Art. 10 Funzioni ispettive.
1. Oltre alle competenze delle
singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese
quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle
stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza
del presente decreto nonche', per quanto attiene alla sicurezza nucleare
ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono
attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.
2. Gli ispettori di cui al
comma 1 sono nominati con provvedimento del presidente dell'ANPA stessa.
3. Gli ispettori dell'ANPA
hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attività soggette alla
loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza
per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni
e dell'ambiente. In particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni
al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni,
accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto,
limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione
di efficienza di macchine e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti
che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza
delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi
del presente decreto.
4. Copia del verbale di ispezione
deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i
quali hanno diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore
fa menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della
sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro
funzioni gli ispettori della ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi
di vigilanza competenti per territorio degli interventi effettuati.
Capo III-bis ESPOSIZIONI DA
ATTIVITà LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI
Art. 10-bis Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti
di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione
dei lavoratori o di persone del pubblico, che non puo' essere trascurato
dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:
a) attività lavorative durante
le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti
a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a
ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie,
catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attività lavorative durante
le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti
a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o
a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla
lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
c) attività lavorative implicanti
l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi,
ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo
dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
d) attività lavorative che
comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi,
ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo
dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
e) attività lavorative in
stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;
f) attività lavorative su
aerei per quanto riguarda il personale navigante.
2. Le attività lavorative
di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo
VIII.
Art. 10-ter Obblighi dell'esercente
1. Nei luoghi di lavoro nei
quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma
1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività,
procede alle misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee guida
emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
2. Nei luoghi di lavoro nei
quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma
1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate
individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10-sexies,
ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente
procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attività,
se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo le linee
guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies e a partire
dai locali seminterrati o al piano terreno.
3. Nei luoghi di lavoro nei
quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10-bis, comma
1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato 1-bis,
ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività,
effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate
secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui
all'articolo 10-septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino
il livello di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente non e' tenuto
a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza
triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel
caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente e' tenuto
ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della
valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori,
ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base
della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare,
degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui
risulti superato l'80 per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente
cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente e' tenuto a ripetere con
cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate
dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
4. Per le misurazioni previste
dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi
dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi
idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente
il risultato della misurazione.
5. Per gli adempimenti previsti
dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato
comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni
effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei
gruppi di riferimento della popolazione, dovuti all'attività, le misure
da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali
azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle
esposizioni medesime.
Art. 10-quater Comunicazioni
e relazioni tecniche
1. In caso di superamento
dei livelli di azione di cui all'articolo 10-quinquies, gli esercenti che
esercitano le attività di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo
di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-ter, commi
4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio,
agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e
alla Direzione provinciale del lavoro.
2. La Direzione provinciale
del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale
che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti
e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta,
fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.
3. Le comunicazioni e le relazioni
di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione.
Art. 10-quinquies Livelli
di azione
1. Per i luoghi di lavoro
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate
non devono superare il livello di azione fissato in allegato I-bis.
2. Nel caso in cui le grandezze
di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori all'80
per cento del livello di azione, l'esercente assicura nuove misurazioni
nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di superamento
del livello di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente, avvalendosi
dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre
le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del
principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine
di verificare l'efficacia delle suddette azioni.
Le operazioni sono completate
entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10-ter,
comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al superamento del livello
di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, le grandezze
misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta
i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61,
commi 2 e 3, lettera g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e
3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate
al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio
di ottimizzazione.
4. Le registrazioni delle
esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate
con le modalità indicate nell'allegato I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile.
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni
ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi
tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi
di cui agli articoli 72, 73 e 96.
5. L'esercente non e' tenuto
alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi dell'esperto
qualificato, che nessun lavoratore e' esposto ad una dose superiore a quella
indicata nell'allegato I-bis; questa disposizione non si applica agli esercenti
di asili-nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.
6. Per i luoghi di lavoro
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando
l'applicazione dell'articolo 23, se dall'analisi di cui all'articolo 10-ter
risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento
della popolazione superai rispettivi livelli di azione di cui all'allegato
I-bis, l'esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi
al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di tali
misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta
le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti
previsti negli stessi capi.
7. Le registrazioni delle
esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose sono effettuate
con le modalità indicate nell'allegato I-bis e nell'allegato IV, ove applicabile.
8. Nel caso in cui risulta
che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione
non supera i livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente esegue
un controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o
le condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione
significativa del quadro radiologico.
Art. 10-sexies Individuazione
delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di
radon
1. Sulla base delle linee
guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo l0-septies,
le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro
con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni
di attività di radon, di cui all'articolo l0-ter, comma 2; a tal fine:
a) qualora siano già disponibili
dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le province autonome
sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere
sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;
b) in alternativa, le regioni
e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi
territori.
2. La individuazione di cui
al comma 1 e' aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo
renda necessario.
3. L'elenco delle zone individuate
ai sensi dei commi 1 e 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10-septies Sezione speciale
della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni
1. Nell'ambito della Commissione
tecnica di cui all'articolo 9 e' istituita una sezione speciale per le esposizioni
a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:
a) elaborare linee-guida sulle
metodologie e tecniche di misura piu' appropriate per le misurazioni di
radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;
b) elaborare criteri per l'individuazione
di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità
di alte concentrazioni di attività di radon;
c) elaborare criteri per l'individuazione,
nelle attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo
10-bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi
di riferimento della popolazione, siano presumibilmente piu' elevate e per
le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare
di cui all'articolo 10-ter, comma 3, nonche' linee guida sulle metodologie
e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;
d) formulare proposte di adeguamento
della normativa vigente in materia;
e) formulare proposte ai fini
della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte
ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate
dal presente capo;
f) fornire indicazioni sui
programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento per la misura del radon
e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;
g) formulare indicazioni per
la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione
di eventuali provvedimenti per il personale navigante.
2. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si avvale anche dei
dati di cui all'articolo 10-quater, comma 1, nonche' delle comunicazioni
e delle relazioni di cui all'articolo 10-octies, comma 2, lettera c). La
Commissione, entro un anno dal proprio insediamento, emana le linee guida
ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), e, entro due anni, i criteri
e le linee guida di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee
guida saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. La Commissione di cui al
comma 1 e' composta da ventuno esperti in materia, di cui:
a) uno designato dal Ministero
della sanità;
b) uno designato dal Ministero
dell'ambiente;
c) uno designato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) uno designato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
e) uno designato dal Ministero
dei trasporti e della navigazione;
f) uno designato dal Ministero
delle politiche agricole e forestali;
g) cinque designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
h) due designati dall'ANPA;
i) due designati dall'ISPESL;
j) due designati dall'Istituto
superiore di sanità;
l) uno designato dall'ENAC;
m) uno designato dall'ENEA
in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;
n) uno designato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
o) uno designato dal Ministero
dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Le spese relative al funzionamento
della Sezione speciale di cui al comma 1 sono poste a carico dell'ANPA,
ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.
Art. 10-octies Attività di
volo
1. Le attività lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera f), che possono comportare
per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti
sono individuate nell'allegato I-bis.
2. Nelle attività individuate
ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a:
a) programmare opportunamente
i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;
b) fornire al personale pilota
istruzioni sulle modalità di comportamento in caso di aumentata attività
solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose
ai lavoratori; dette istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali
in materia;
c) trasmettere al Ministero
della sanità le comunicazioni in cui e' indicato il tipo di attività lavorativa
e la relazione di cui all'articolo 10-ter, il Ministero, a richiesta, fornisce
tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.
3. Alle attività di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII, ad eccezione di quelle
di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), all'articolo 62, all'articolo
63, all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c),
e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, comma 1, lettera a), e lettere d)
ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonche'
all'articolo 81, comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei lavoratori
di cui al comma 1, che non siano suscettibili di superare i 6 mSv/anno di
dose efficace, e' assicurata, con periodicità almeno annuale, con le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre
1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri
a carico del datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma
1, la valutazione delle dosi viene effettuata secondo le modalità indicate
nell'allegato I-bis.".
Capo IV - LAVORAZIONI MINERARIE.
Art. 11 Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area
oggetto del permesso di prospezione, di ricerca o della concessione di coltivazione
e che espongono al rischio di radiazioni, quando sussistono le condizioni
indicate nell'allegato I. Le modalità per verificare la sussistenza di tali
condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA.
2. La vigilanza per la tutela
dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle
attività di cui al comma 1 e' affidata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'ingegnere capo
dell'ufficio periferico competente per territorio, avvalendosi, nell'ambito
delle loro competenze, degli organi del servizio sanitario nazionale competente
per territorio, nonche' dell'ANPA.
3. Ove ricorrano le condizioni
di applicabilità di cui al comma 1, il decreto di concessione mineraria
previsto dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e successive modifiche
ed integrazioni, e' emanato sentita l'ANPA per gli aspetti di protezione
dei lavoratori e della popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti.
4. Il decreto di concessione
mineraria tiene luogo degli obblighi di cui ai capi V, VI e VII del presente
decreto, attinenti alle attività di cui al comma 1.
5. Per quanto non disciplinato
dal presente capo si applicano le disposizioni del capo VIII, estendendo
all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio la
trasmissione della documentazione concernente la sorveglianza fisica e medica
cui sono tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei
confronti degli organi di vigilanza.
Art. 12 Competenze e mezzi
- Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica.
1. Il datore di lavoro deve
assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati a norma
dell'articolo 77.
2. Il datore di lavoro e'
tenuto a fornire i mezzi ed assicurare le condizioni necessarie all'esperto
qualificato per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'entità dei mezzi impiegati
deve essere adeguata all'importanza degli impianti e la loro scelta di tipo
e qualità effettuata in funzione dell'entità dei rischi connessi alle lavorazioni
che espongono alle radiazioni ionizzanti.
4. Avverso il giudizio di
cui agli articoli 84 e 85 in materia d idoneità medica all'esposizione alle
radiazioni ionizzanti e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio
periferico competente per territorio, che provvede su parere conforme dei
sanitari di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 1959, n. 128, cosi' come modificato dall'articolo 11 della legge
30 luglio 1990, n. 221.
5. Decorsi i trenta giorni
dalla data di ricevimento del ricorso senza che l'ingegnere capo abbia provveduto,
il ricorso si intende respinto.
Art. 13 Segnalazione di superamento
dei limiti di dose.
1. Quando i risultati dell
valutazione della dose relativa ad ogni singolo lavoratore superano i limiti
di dose, il direttore deve darne immediata notizia all'ingegnere capo per
i provvedimenti di sua competenza.
Art. 14 Decontaminazione e
sorveglianza medica eccezionale.
1. Nel caso in cui il medico
addetto alla sorveglianza medica decida l'allontanamento del lavoratore
dal posto di lavoro il direttore della miniera deve darne notizia all'ingegnere
capo competente per territorio.
Art. 15 Limiti di dose.
1. Quando si riscontrano valori
di grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i provvedimenti
di cui all'articolo 96, il direttore della miniera adotta le misure necessarie
per riportare tali valori entro i predetti limiti. In caso di impossibilità,
il direttore ne dà immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti
di competenza.
Art. 16 Acque di miniera.
1. Il direttore della miniera
deve curare che non sia impiegata per la perforazione ad umido, per la irrorazione
del minerale e per qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione
delle materie radioattive contenute nelle acque stesse, acqua di miniera
che presenti concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di
cui all'articolo 96.
2. Dette acque di miniera
devono essere convogliate all'esterno per la via piu' breve ed in condotta
chiusa e scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al capo IX del
presente decreto.
Art. 17 Obblighi particolari
del direttore della miniera.
1. Il direttore della miniera
e' tenuto ad adottare le misure atte a ridurre, per quanto possibile, il
rischio di esposizioni interne. In particolare, ove l'entità del rischio
lo richieda, deve provvedere che:
a) la perforazione sia eseguita
ad umido;
b) i lavoratori non consumino
i pasti o fumino nel sotterraneo;
c) i lavoratori abbiano a
disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti
contro il rischio di contaminazione;
d) gli indumenti di lavoro
siano sottoposti ad adeguati processi di lavatura e bonifica;
e) sul luogo della miniera
siano predisposti locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno
di lavoro, i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.
Capo V - REGIME GIURIDICO
PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE.
Art. 18 Importazione e produzione
a fini commerciali di materie radioattive.
1. L'attività di importazione
a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature
e dispositivi in genere, contenenti dette materie, e' soggetta a notifica
preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività
stessa.
2. La produzione a fini commerciali
delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 e' soggetta a notifica preventiva
da effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.
3. Ai fini delle presenti
disposizioni, e' da intendersi ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione,
o frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie
radioattive o sul dispositivo che le contenga, che siano tali da comportare
l'immissione sul mercato di un prodotto, contenente la materia predetta,
diverso da quello originario.
4. La notifica di cui ai commi
1 e 2 deve essere effettuata nei confronti del Ministero dell'ambiente,
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero
dell'interno e dell'ANPA.
5. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri
di cui al comma 4, le altre amministrazioni eventualmente interessate e
l'ANPA, sono stabilite le modalità della notifica nonche' le condizioni
per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza delle disposizioni
di cui all'articolo 2.
6. Per l'esercizio delle attività
di commercio restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860.
Art. 18-bis Beni di consumo
1. L'aggiunta intenzionale,
sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella
produzione e manifattura di beni di consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione
di tali beni, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanità,
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l'ANPA.
2. Con il decreto di cui all'articolo
18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio,
la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Copia dei provvedimenti
relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca dell'autorizzazione e'
inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni,
agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all'ANPA.
4. Il provvedimento di autorizzazione
puo' esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli obblighi
previsti dal presente decreto.
Art. 19 Obbligo di informativa.
1. Chiunque importa o produce,
a fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive, prodotti e
apparecchiature in genere contenenti dette materie, deve provvedere a che
ogni sorgente immessa in commercio sia accompagnata da una informativa scritta
sulle precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni
indebite, nonche' sulle modalità di smaltimento o comunque di cessazione
della detenzione.
2. Con il decreto di cui all'articolo
18 sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo di informativa,
nonche' le eventuali esenzioni nell'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 2.
Art. 20 Registro delle operazioni
commerciali e riepilogo delle operazioni effettuate.
1. Chiunque importa o produce
a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materie radioattive,
e' tenuto a registrare tutti gli atti di commercio relativi alle stesse,
con l'indicazione dei contraenti.
2. Il riepilogo degli atti
di commercio effettuati deve essere comunicato all'ANPA.
3. Ai fini delle presenti
disposizioni, per atto di commercio si intende qualsiasi cessione, ancorche'
gratuita, operata nell'ambito dell'attività commerciale.
4. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono indicate
le modalità di registrazione, nonche' le modalità ed i termini per l'invio
del riepilogo, particolari disposizioni possono essere formulate per le
materie di cui all'articolo 23.
Art. 21 Trasporto di materie
radioattive.
1. Per il trasporto delle
materie di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modifiche e integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto altrui,
oppure in nome e per conto proprio, ancorche' avvalendosi i mezzi altrui
dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, restano ferme
le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste da dette disposizioni,
rilasciate sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite
particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro
dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme
regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle
direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali
in materia di trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano
il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo
dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità,
i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli
eventuali esoneri.
Art. 22. Comunicazione preventiva
di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente
decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda
intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della
detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del
Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato
provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima,
nonche' alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo
3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti
in atto. L'ANPA puo' accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva
di pratiche, inviati alle agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo
di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni
soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:
a) le quantità di materie
radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai
sensi del comma 5;
b) la concentrazione di attività
di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate
ai sensi del comma 5;
c) gli apparecchi contenenti
materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni
di cui alle lettere a) o b), purche' soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto
ai sensi dell'articolo 26;
2) siano costruiti in forma
di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento
normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore
a 1 mSv h-1;
4) le condizioni di eventuale
smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento
di cui all'articolo 26;
d) gli apparecchi elettrici,
diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto
ai sensi dell'articolo 26;
2) in condizioni di funzionamento
normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto
della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore
a 1 mSv h-1
e) l'impiego di qualunque
tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi
elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore
a 30 kV, purche' cio', in condizioni di funzionamento normale, non comporti,
ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile
dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 mSv h-1;
f) materiali contaminati da
materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati
dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti
ad autorizzare lo smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti
oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli di cui la legge 31
dicembre 1962, n. 1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti
autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute,
con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.
5. Con uno o piu' decreti
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le
quantità ai fini della registrazione delle materie radioattive, i modi e
le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.
6. Con il decreto di cui all'articolo
18, comma 5, sono determinate le quantità e le concentrazioni di attività
di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità
di notifica delle pratiche di cui al comma 1."
Art. 23 Detenzione di materie
fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari.
1. I detentori di materie
fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari
debbono farne denuncia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e, inoltre, tenerne la contabilità nei modi e per le quantità
che sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
Art. 24 Cessazione della detenzione
di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1. Chiunque abbia detenuto
sorgenti di radiazioni ai sensi degli articoli 22 e 23, deve comunicare,
entro dieci giorni, alle amministrazioni previste negli stessi articoli,
l'avvenuta cessazione della detenzione delle sorgenti, ivi incluso il conferimento
di rifiuti a terzi.
2. La comunicazione di cui
al comma 1 non e' dovuta nel caso di smaltimento nell'ambiente di rifiuti
radioattivi effettuato in conformità alle disposizioni del presente decreto
o degli atti autorizzativi emanati in applicazione di esso, nonche' nel
caso di somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo diagnostico,
terapeutico o di ricerca scientifica clinica.
3. La cessione di sorgenti
a terzi, effettuata nell'ambito di attività di commercio, non comporta l'obbligo
della comunicazione di cui al comma 1.
4. Con il decreto di cui all'articolo
22 sono fissati i modi e le condizioni concernenti la comunicazione prevista
dal presente articolo.
Art. 25 Smarrimento, perdita,
ritrovamento di materie radioattive.
1. Il detentore, nell'ipotesi
di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive,
comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne
immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale
e al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio,
alla piu' vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto
e all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.
2. Il ritrovamento delle materie
e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione
deve essere immediatamente comunicato alla piu' vicina autorità di pubblica
sicurezza.
3. Il ritrovamento di materie
o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente
desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente
alla piu' vicina autorità di pubblica sicurezza.
Art. 26 Sorgenti di tipo riconosciuto.
1. A particolari sorgenti
o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche
ed all'entità dei rischi, puo' essere conferita la qualifica di sorgenti
di tipo riconosciuto.
2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente,
sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalità
per il conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonche' eventuali
esenzioni, in relazione all'entità del rischio, dagli obblighi di denuncia,
di autorizzazione o di sorveglianza fisica di cui al presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma
2 deve tenere conto della normativa comunitaria concernente il principio
di mutuo riconoscimento.
Capo VI - REGIME AUTORIZZATIVO
PER LE INSTALLAZIONI E PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI.
Art. 27 Nulla osta all'impiego
di sorgenti di radiazioni.
1. Gli impianti, stabilimenti,
istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti,
a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di
materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette
materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente
di rifiuti nonche' l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto
stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte
di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1-bis. Le pratiche svolte
dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate
in piu' siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti
differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta
di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza
delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto
nei provvedimenti applicativi.
2. L'impiego delle sorgenti
di radiazioni di cui al comma 1 e' classificato in due categorie, A e B.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e dell previdenza sociale, della
sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione
nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la
popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione,
le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla
osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso nonche' gli organismi tecnici
di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze
tecniche necessarie.
2-bis. Il nulla osta di cui
al comma 1 e', in particolare, richiesto per:
a) l'aggiunta intenzionale
sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione
e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;
b) l'impiego di acceleratori,
di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale,
per trattamento di prodotti, per ricerca;
c) la somministrazione intenzionale
di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria,
a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad
animali;
d) l'impiego di acceleratori,
di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone
a fini di terapia medica
3. Le disposizioni del presente
capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII
ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali
di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento
a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis
e relativi provvedimenti di attuazione.";
4. Restano ferme, per quanto
applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
4-bis. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'articolo 33
ed all'impiego di microscopi elettronici.
4-ter. Il nulla osta all'impiego
di categoria A tiene luogo del nullaosta all'impiego di categoria B.
4-quater. Nel nulla osta di
cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene
ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione
interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi
alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale
disattivazione delle installazioni.
Art. 28 Impiego di categoria
A.
1. L'impiego di categoria
A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità sentite
l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione
delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione,
delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del
personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle
modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti
radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto,
al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e
all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono
essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla
costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonche' per l'eventuale disattivazione
degli impianti.
Art. 29 Impiego di categoria
B.
1. L'impiego di categoria
B e' soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione
dei locali, dei mezzi i radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle
attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze
di eventuali incidenti nonche' delle modalità dell'eventuale allontanamento
o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni
e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità
competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività
comportanti esposizioni a scopo medico, nonche' le modalità per il rilascio
medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare
ai fini del rilascio di detto nulla osta; i tali organismi debbono essere
rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale
dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta e' rilasciato dal prefetto,
sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale
dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta vene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato
sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite
particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.
Art. 30 Particolari disposizioni
per l'allontanamento dei rifiuti
1. L'allontanamento di materiali
destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,
ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le
norme del presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti
autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti
o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore
o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori
determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti
negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti
tecnici forniti in sede comunitaria.";
2. Con leggi delle regioni
e delle province autonome sono stabilite le autorità competenti per il rilascio
dell'autorizzazione nonche' le modalità per il rilascio medesimo, che dovranno
prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono
essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche
di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia
dell'autorizzazione e' inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.
Art. 31 Attività di raccolta
di rifiuti radioattivi per conto di terzi.
1. L'attività di raccolta,
anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo
scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito
oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'articolo
30, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate
le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 1, nonche' eventuali esenzioni da essa.
Art. 32 Spedizioni, importazioni
ed esportazioni di rifiuti radioattivi.
1. Le spedizioni di rifiuti
radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate,
le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri
Stati, nonche' il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente
autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 e' rilasciata da:
a) l'autorità preposta al
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di
cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di
spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi
articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni,
di importazioni o d esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti
autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nei casi di transito sul
territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione
verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione
da o verso altri Stati, l'autorizzazione e' soggetta all'approvazione da
parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione
o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione e' richiesta
dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione,
e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento
della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda
una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla
Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di
approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente,
sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonche' le disposizioni
procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari
divieti per l'importazione l'esportazione di rifiuti, anche in relazione
ai paesi di origine o di destinazione.
Art. 33 Nulla osta per installazioni
di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.
1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione,
o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito
o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle per il trattamento e successivo
deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti
da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata
e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e
del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i
livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui
si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le disposizioni
procedurali per il rilascio dl nulla osta, in relazione alle diverse tipologie
di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in relazione a tali
tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella
di chiusura, il rilascio del nulla osta nonche' di stabilire particolari
prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.
Art. 34 Obblighi di registrazione.
1. Gli esercenti le attività
disciplinate negli articoli 31 e 33 devono registrare i tipi, le quantità
di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche
di rifiuti radioattivi, nonche' tutti i dati idonei ad identificare i rifiuti
medesimi ed i soggetti da cui provengono.
2. I soggetti di cui al comma
1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e alle regioni o province autonome territorialmente
competenti un riepilogo delle quantità dei rifiuti raccolti e di quelli
depositati, con l'indicazione degli altri dati di cui al predetto comma
1.
3. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite
le modalità d registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonche'
le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo.
Art. 35 Sospensione e revoca
dei provvedimenti autorizzativi.
1. Fatti salvi i provvedimenti
cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente,
le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi
di cui al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate
delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie,
possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non
superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre
la revoca del provvedimento autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione
o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate
della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo,
le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui
al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca,
contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine
di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.
4. In ordine all'adozione
dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene
alla fondatezza delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il
parere degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti
autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione
o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione
delle giustificazioni da parte dell'esercente.
Capo VII - IMPIANTI.
Art. 36 Documentazione di
sicurezza nucleare e di protezione sanitaria.
1. Il richiedente l'autorizzazione
di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f), ai fini
dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e di protezione
sanitaria, deve trasmettere, oltre che al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'impianto
corredato dalla pianta topografica, dai piani esplicativi, dai disegni e
descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
b) rapporto preliminare di
sicurezza, con l'indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione.
2. L'autorizzazione di cui
all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e' rilasciata previo
l'espletamento della procedura di cui al presente capo.
Art. 37 Impianti non soggetti
ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860.
1. Gli impianti nucleari destinati
comunque alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non
soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge
31 dicembre 1962 n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del nulla
osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della
protezione sanitaria.
2. Il nulla osta e' rilasciato
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA,
su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente
articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.
3. Le disposizioni di cui
ai precedenti commi si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti
ed esercitati da amministrazioni dello Stato.
Art. 38 Istruttoria tecnica.
1. Sulle istanze di cui ai
precedenti articoli 36 e 37 l'ANPA effettua un'istruttoria tecnica e redige
una relazione tecnica sul progetto di massima, nella quale deve essere espresso
l'avviso sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti
dal progetto di massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli elementi
atti a consentire una valutazione preliminare complessiva sulle caratteristiche
di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e sul suo
esercizio.
2. L'ANPA, oltre alla documentazione
rimessagli ai sensi degli articoli 36 e 37 puo' richiedere agli interessati
ogni ulteriore documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria.
3. La relazione tecnica elaborata
dall'ANPA deve contenere un esame critico del rapporto preliminare di sicurezza
e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Art. 39 Consultazione con
le Amministrazioni interessate.
1. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato trasmette copia della relazione tecnica
dell'ANPA ai Ministeri dell'interno, del lavoro e ella previdenza sociale,
della sanità ed agli altri ministeri interessati.
2. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e gli altri ministeri interessati possono
richiedere all'ANPA ulteriori informazioni ed i dati necessari per una completa
valutazione della ubicazione dell'impianto e del progetto di massima.
3. Tutti i ministeri interessati
trasmettono all'ANPA non oltre sessanta giorni dalla data i ricevimento
della relazione tecnica, i rispettivi pareri relativi al progetto di massima
ed alla ubicazione dell'impianto.
Art. 40 Parere dell'ANPA.
1. La Commissione tecnica
di cui all'articolo 9, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei vari
ministeri, esprime un parere tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni
da stabilire per l'esecuzione del progetto.
2. L'ANPA trasmette al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il suo parere elaborato
sulla base di quello della Commissione tecnica con le eventuali osservazioni
delle varie amministrazioni.
Art. 41 Progetti particolareggiati
di costruzione.
1. Il titolare della autorizzazione
o del nulla osta di cui ai precedenti articoli deve trasmettere all'ANPA
i progetti particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che
sulla base della documentazione di cui agli articoli 36 e 37 l'ANPA, sentita
la Commissione tecnica, ritiene rilevanti ai fini della sicurezza nucleare
e della protezione sanitaria. I progetti relativi a dette parti, completati
d relazioni che ne illustrano o dimostrano la rispondenza ai fini della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, devono essere approvati
dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della costruzione e messa
in opera.
2. L'esecuzione dei progetti
relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi non puo' essere approvata
dall'ANPA nei casi previsti dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della
Comunità europea della energia atomica se non ad avvenuta comunicazione
da parte dell'Agenzia stessa alla Commissione della predetta Comunità dei
dati generali del progetto in questione.
3. La costruzione viene effettuata
sotto il controllo tecnico dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della
costruzione ai progetti approvati dall'ANPA stessa.
Art. 42 Collaudi.
1. Il collaudo degli impianti
di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, e' eseguito con le modalità di cui agli articoli 43, 44, e 45, per
i tipi di impianti definiti all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f).
2. Con le norme di esecuzione
del presente decreto sono stabilite le modalità per l'esecuzione delle prove
di collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure
semplificate rispetto a quelle previste dal presente capo.
Art. 43 Prove non nucleari.
1. Ultimata la costruzione
delle parti dell'impianto, di cui all'articolo 41, o di qualunque altra
parte ritenuta dall'ANPA rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della
protezione sanitaria, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e'
tenuto ad eseguirne mediante prove non nucleari la verifica. Copia dei verbali
delle prove e' trasmessa dal titolare all'ANPA.
2. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta e' altresi tenuto procedere all'esecuzione delle prove
combinate dell'impianto antecedenti al caricamento del combustibile e, ove
trattisi di impianti di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti
all'immissione di combustibile irradiato, previa approvazione da parte dell'ANPA
di un programma delle prove stesse. Per le prove dichiarate dalla stessa
ANPA rilevanti ai fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni singola
prova devono essere approvate prima della loro esecuzione. L'ANPA ha facoltà
di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove, opportune modifiche
e prescrizioni aggiuntive attinenti alla sicurezza. Delle modalità di esecuzione
delle prove e' redatto apposito verbale. Copia del verbale delle prove e'
trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'ANPA.
3. L'ANPA ha facoltà di far
assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2 propri ispettori. In tal caso
il verbale e' redatto in contraddittorio.
4. L'esecuzione delle prove
avviene sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta.
5. A compimento di tutte le
prove antecedenti al caricamento del combustibile e, ove si tratti di impianti
di trattamento di combustibili irradiati, di quelle antecedenti l'immissione
di combustibile irradiato, l'ANPA rilascia al titolare della autorizzazione
o del nulla osta apposita certificazione del loro esito attestante che l'impianto
dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria
e' idoneo al caricamento del combustibile o, per gli impianti di trattamento
di combustibile irradiato, alla immissione di detto combustibile.
Art. 44 Prove nucleari.
1. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta, prima di procedere alla esecuzione d prove ed operazioni
con combustibile nucleare ivi comprese quelle di caricamento del combustibile
stesso, ovvero qualora si tratti i impianti di trattamento di combustibili
irradiati, prima di procedere all'esecuzione di prove con combustibile irradiato,
ivi compresa quella della sua immissione nell'impianto stesso, deve ottenere
l'approvazione del programma generale di dette prove da parte dell'ANPA
ed il rilascio, da parte dello stesso, di un permesso per l'esecuzione di
ciascuna di esse.
2. Al fine di ottenere l'approvazione
di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto
a presentare all'ANPA la seguente documentazione:
a) rapporto finale di sicurezza;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d) programma generale di prove
con combustibile nucleare o con combustibile irradiato;
e) certificato di esito favorevole
delle prove precedenti al caricamento del combustibile o alla immissione
di combustibile irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione
destinati a contenere comunque sostanze radioattive;
f) organigramma del personale
preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni
rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria
e relative patenti di idoneità;
g) proposte di prescrizioni
tecniche.
3. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta deve presentare, a richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione
ritenuta necessaria, concernente la sicurezza e la protezione sanitaria
dell'impianto.
4. L'ANPA, esaminata la documentazione
esibita, sentita la Commissione tecnica, provvede alla approvazione del
programma generale di prove nucleari. L'approvazione da parte dell'ANPA
del programma generale di prove nucleari e' subordinata all'approvazione
da parte del prefetto, del piano di emergenza esterna, con le modalità previste
dal capo X.
5. Al fine di ottenere il
permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi di prove nucleari, il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a presentare all'ANPA le
specifiche dettagliate di ciascuna di esse. Le specifiche dettagliate devono
contenere gli elementi atti ad accertare che sono state adottate tutte le
misure per garantire alle prove la maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione
alle particolari caratteristiche dell'impianto soggette al controllo.
6. L'ANPA rilascia il permesso
per l'esecuzione dei singoli gruppi di prove nucleari condizionandolo alla
osservanza delle prescrizioni tecniche con la possibilità di indicare a
quali di esse si possa derogare con la singola prova e quali ulteriori prescrizioni
debbono invece essere eventualmente adottate. L'ANPA ha anche facoltà di
chiedere che siano studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini
della sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
7. L'ANPA puo' altresi' concedere
al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta l'approvazione di singoli
gruppi di prove nucleari anche prima che sia intervenuta l'approvazione
dell'intero programma generale; in tal caso il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta non puo' eseguire i detti singoli gruppi di prove fino
a che non abbia ottenuto, da parte dell'ANPA, l'approvazione del programma
generale delle prove nucleari stesse.
8. Le prove nucleari sono
eseguite dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, che ne e' responsabile
a tutti gli effetti. Lo stesso e' responsabile della esattezza dei calcoli
dei progetti e delle dimostrazioni di sicurezza.
Art. 45 Verbali, relazioni
e certificazioni delle prove nucleari.
1. Per ogni prova nucleare
il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a misurare e
registrare i dati come previsto dalle specifiche approvate con la procedura
dell'articolo precedente; copia di tali dati, inclusa nel relativo verbale,
e' trasmessa all'ANPA al termine della prova stessa.
2. Le modalità con le quali
ciascuna prova nucleare e' stata eseguita d il suo esito devono constare
da apposita relazione predisposta dal titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta. Copia della relazione deve essere trasmessa dallo stesso all'ANPA.
3. L'ANPA ha comunque la facoltà
di fare assistere propri ispettori all'esecuzione delle prove nucleari ed
in tal caso il verbale e' redatto in contraddittorio. L'ANPA rilascia al
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni dell'esito
dei singoli gruppi di prove nucleari.
4. Nei casi in cui le modalità
di esecuzione di una prova nucleare non rispondano a quelle previste dalle
specifiche tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto
comma dell'articolo precedente, l'ispettore dell'ANPA presente sul posto
ha facoltà di sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione
ed invito al titolare ad adeguare le modalità di esecuzione a quelle previste
dalle specifiche approvate.
Art. 46 Regolamento di esercizio.
1. Il regolamento di esercizio,
necessario per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e' approvato dall'ANPA,
sentita la Commissione tecnica.
Art. 47 Manuale di istruzioni
per le situazioni eccezionali.
1. Il manuale di operazione
di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), deve contenere in allegato
un manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali, che possono insorgere
nell'impianto e che determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza
nucleare.
2. Il manuale di operazione
deve altresi' contenere la identificazione del personale addetto all'impianto,
che, in caso di insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito
a mansioni di pronto intervento.
Art. 48 Personale tenuto a
non allontanarsi in qualsiasi evenienza.
1. Dal momento in cui il combustibile
nucleare e' presente nell'impianto, deve essere assicurata in ogni caso,
ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza
del personale indispensabile che non puo' abbandonare il posto di lavoro
senza preavviso e senza avvenuta sostituzione.
2. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri
per il lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita l'ANPA,
stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica degli addetti soggetti
all'obbligo di cui al comma 1.
3. In ottemperanza al decreto
del Ministro il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine
di servizio affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del
personal indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.
4. Copia dell'ordine di servizio
e delle eventuali variazioni deve essere comunicata al prefetto, all'Ispettorato
del lavoro competente per territorio, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.
Art. 49 Collegio dei delegati
alla sicurezza dell'impianto.
1. Per gli impianti di cui
all'articolo 7 lettere a), b), c), d), e), f), deve essere costituito un
Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto.
2. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta e' tenuto a sottoporre all'approvazione dell'ANPA la composizione
di detto Collegio.
3. Il Collegio e' composto
da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che sovrintendono a servizi
essenziali per il funzionamento dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto
qualificato di cui all'articolo 77. Il Collegio ha funzioni consultive,
con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo
su ogni progetto di modifica dell'impianto o di sue parti;
b) esprimere parere preventivo
su ogni proposta di modifica alle procedure di esercizio dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo
su programmi di esperienze, prove ed operazioni di carattere straordinario
da eseguire sull'impianto;
d) rivedere periodicamente
lo svolgimento dell'esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio parere
unitamente ad eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza
interna dell'impianto e provvedere a sue eventuali modifiche successive,
d'intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) assistere il direttore
responsabile di turno o il capo impianto nella adozione delle misure che
si rendono necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o anormalità che
possa far temere l'insorgere di un pericolo per l'incolumità pubblica o
di danno alle cose.
4. Nel caso previsto dalla
lettera f) assiste alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto
un esperto nucleare designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto ha
la facoltà di intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza
dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti delle
amministrazioni interessate.
5. Tra i componenti del Collegio
di sicurezza devono esser designati due tecnici incaricati di esplicare
le funzioni di collegamento con le autorità competenti per gli adempimenti
relativi allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.
Art. 50 Licenza di esercizio.
1. La licenza di esercizio
e' accordata per fasi successive d esercizio, correlative all'esito positivo
di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che
l'esercente e' tenuto ad osservare.
2. L'istanza intesa ad ottenere
la licenza di esercizio di ciascuna fase e' presentata al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata dei
certificati di esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della
dimostrazione che le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere
una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e condizioni. Copia
dell'istanza, corredata della copia della detta documentazione, deve essere
contemporaneamente presentata all'ANPA.
3. L'ANPA, esaminata l'istanza
e la documentazione, sentita, per gli impianti di cui agli articoli 36 e
37, la Commissione tecnica, trasmette al Ministero dell'industria, commercio
e dell'artigianato il proprio parere, prescrivendo eventualmente l'osservanza
di determinati limiti e condizioni per l'esercizio.
4. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato rilascia la licenza di esercizio, condizionandola
all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA che vigila
sulla loro osservanza.
5. L'esercente dee tenere
aggiornati in tutte le fasi, gli appositi registri di esercizio. L'esercente
e' tenuto inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 46,
47, 48, 49 e gli obblighi di cui al Capo X.
Art. 51 Reattori di ricerca.
1. Per gli impianti con reattore
di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica
la procedura prevista dagli articoli 38 e 39.
2. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione
o del nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia sentita
la Commissione tecnica.
3. Per i reattori di ricerca
di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste
dal presente capo.
Art. 52 Depositi e complessi
nucleari sottocritici.
1. L'esercizio di un deposito
di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo
7 lettera g) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo
7 lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'interno
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentito il parere
dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di
combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere
stabilite speciali prescrizioni.
Art. 53 Depositi temporanei
ed occasionali.
1. Il deposito temporaneo
ed occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non
irradiati, purche' conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantità
autorizzate per le singole spedizioni, puo' essere costituito per non oltre
trenta giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le
procedure del decreto di cui all'articolo 27, ferme tutte le disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia
finanziaria per la responsabilità civile di cui agli articoli 19, 20 e 21
della stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla
osta e' rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio
di sanità marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo
ed occasionale deve essere data preventiva comunicazione all'ANPA ed al
comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona
portuale o aeroportuale, anche al prefetto.
3. La sosta tecnica in corso
di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non e' soggetta alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 54 Sorveglianza locale
della radioattività ambientale.
1. Il titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta e l'esercente sono tenuti a provvedere alle attrezzature
per la sorveglianza permanente del grado di radioattività dell'atmosfera,
delle acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone
limitrofe ed alle relative determinazioni.
Art. 55 Autorizzazione per
la disattivazione degli impianti nucleari.
1. L'esecuzione delle operazioni
connesse alla disattivazione di un impianto nuleare e' soggetta ad autorizzazione
preventiva da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA,
su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi
intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione,
da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia
dell'istanza di autorizzazione deve essere inviata alle amministrazioni
di cui al comma 1 e all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire,
a una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche l'inventario
delle materie radioattive presenti, all'indicazione dello stato dell'impianto
stesso al termine della fase, alle analisi di sicurezza concernenti le operazioni
d eseguire e lo stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della
destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima degli effetti
sull'ambiente esterno ed a un programma di radioprotezione anche per l'eventualità
di un'emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio propone
altresi' i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici
per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle
prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.
Art. 56 Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni.
1. Le Amministrazioni di cui
all'articolo 55 trasmettono all'ANPA, non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della documentazione prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali
osservazioni.
2. L'ANPA, esaminata l'istanza
di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni
delle amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse
amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione
degli eventuali limiti e condizioni da osservare.
3. Le amministrazioni di cui
al comma 2, non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono
le loro osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica,
predispone e trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.
4. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo
55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite
dall'ANPA.
5. L'esecuzione delle operazioni
avviene sotto la vigilanza dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento
e sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica
l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle singole
disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni emanate.
Art. 57 Rapporto conclusivo.
1. Il titolare dell'autorizzazione,
al termine delle operazioni di cui all'articolo 56, trasmette all'ANPA uno
o piu' rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto
e del sito.
2. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le amministrazioni interessate
e l'ANPA, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse
con lo stato dell'impianto e del sito al termine delle operazioni.
Art. 58 Inosservanza delle
prescrizioni; sospensioni; revoche.
1. Il titolare dei provvedimenti
autorizzativi di cui al presente capo e' tenuto alla esecuzione dei progetti
come approvati dall'ANPA.
Egli deve altresi' osservare
le prescrizioni impartite con detti provvedimenti.
2. Nel caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione, nel nulla osta
o nella licenza di esercizio, oppure di difformità della esecuzione dai
progetti approvati dall'ANPA, il Ministro dell'industria e del commercio
e dell'artigianato contesta all'interessato l'inosservanza.
Quest'ultimo puo' fornire
le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale
termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, sentita l'ANPA, puo' imporre al titolare delle autorizzazioni,
del nulla osta o all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle
modifiche delle opere di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni.
3. Nel caso di inottemperanza
agli adempimenti suddetti da parte del titolare delle autorizzazioni, del
nulla osta o da parte dell'esercente, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, qualora ricorrano motivi di urgenza ai fini della sicurezza
nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione,
puo' sospendere con proprio decreto, per una durata di tempo non superiore
a sei mesi, l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.
4. Nei casi di constatata
grave o ripetuta inottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca con proprio decreto
l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.
5. Prima dell'adozione dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato deve sentire la Commissione tecnica, di cui all'articolo
9, per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e nei casi di revoca deve
procedere di intesa con i Ministri per l'interno, per il lavoro e della
previdenza sociale, per la sanità e le altre amministrazioni interessate,
sentita l'ANPA.
6. Nei provvedimenti di sospensione
o di revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per
assicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori
e della popolazione.
Capo VIII - PROTEZIONE SANITARIA
DEI LAVORATORI.
Art. 59 Attività disciplinate
- Vigilanza.
1. Le norme del presente capo
si applicano alle attività di cui all'articolo 1 alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi
comprese le attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali
e non territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale, dagli
istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca.
2. La vigilanza per la tutela
dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di cui al
comma 1 e' affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro
e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio.
3. E' fatta salva l'apposita
disciplina prevista per le attività di cui al capo IV.
4. Il rispetto delle norme
del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono tenuti i datori di
lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai
sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per il quale restano
altresi' ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza stabilite
ai sensi dello stesso decreto.
Art. 60 Definizione di lavoratore
subordinato.
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui all'articolo 59 per lavoratore subordinato si intende ogni persona
che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti a servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro
per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresi'
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale, nonche' coloro i quali,
a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale.
2. E' vietato adibire alle
attività disciplinate dal presente decreto i lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 61 Obblighi dei datori
di lavoro, dirigenti e preposti.
1. I datori di lavoro ed i
dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività disciplinate
dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione
e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima
dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto
qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni
e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal
fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi
e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui
all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni
della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo
80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
a) provvedere affinche' gli
ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82,
individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso
ad essi sia adeguatamente regolamentato.
b) provvedere affinche' i
lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo
82.
c) predisporre norme interne
di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che
copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori,
ed in particolare nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori,
ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione
ai rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori,
nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione,
in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui
sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti
dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione
del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinche' i
singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino
i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del
lavoro di cui alla lettera e);
g) provvedere affinche' siano
apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti
ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni,
le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate
in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto
i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato,
che lo riguardino direttamente, nonche' assicurare l'accesso alla documentazione
di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore
stesso;
4. Per gli obblighi previsti
nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei casi in
cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75,
i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi
degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti medici,
dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre assicurare
la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni
di cui alle lettere c), e), f), nonche' a fornire i mezzi di protezione
eventualmente necessari di cui alla lettera d).
4-bis. I soggetti di cui al
comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto
alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore
esposto.
5. Tutti gli oneri economici
relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono a
carico del datore di lavoro.
Art. 62 Obblighi delle imprese
esterne.
1. Il datore di lavoro di
impresa esterna di cui all'articolo 6, lettera q) assicura, direttamente
o mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela dei propri lavoratori
dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle disposizioni del
presente capo ed a quelle emanate in applicazione di esso.
2. In particolare il datore
di lavoro dell'impresa esterna e' tenuto a:
a) assicurare per quanto di
propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo
2, lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
b) rendere edotti i lavoratori,
nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione,
delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo
61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica
sui rischi di cui all'articolo 63;
c) curare che vengano effettuate
le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni
siano riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81;
d) curare che i lavoratori
vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di
idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo
90;
e) istituire per ogni lavoratore
e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale
di radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione.
3. Con il decreto di cui all'articolo
81, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto
personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il libretto
deve in particolare contenere i dati relativi alla valutazione delle dosi
inerenti all'attività svolta, nonche' i giudizi medici di idoneità e le
relative limitazioni di validità.
4. L'attività di datore di
lavoro delle imprese esterne e' soggetta a notifica al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o a autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero,
in relazione all'entità dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti,
nei casi e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, sentita
l'ANPA.
5. Gli obblighi di notifica
o di autorizzazione non si applicano alle amministrazioni che esercitano
la vigilanza ai sensi del presente decreto.
Art. 63 Obblighi degli esercenti
zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni.
1. Gli esercenti una o piu'
zone controllate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti
ad assicurarne la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti, direttamente
o mediante accordi contrattuali con l'impresa esterna da cui detti lavoratori
dipendono oppure con il lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli
aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona
controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni.
2. In particolare, per ogni
lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona controllata l'esercente
la zona controllata e' tenuto a:
a) accertarsi, tramite il
libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore,
prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto
idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione
stessa;
b) assicurarsi che il lavoratore
esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre alla informazione di cui
all'articolo 62, lettera b), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche
particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata;
c) assicurarsi che il lavoratore
esterno sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari;
d) accertarsi che il lavoratore
esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati
al tipo di prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale
eventualmente necessaria;
e) curare il rispetto, per
quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo
2 lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
f) adottare le misure necessarie
affinche' vengano registrati sul libretto individuale di radioprotezione
le valutazioni di dose inerenti alla prestazione.
Art. 64 Protezione dei lavoratori
autonomi.
1. I lavoratori autonomi che
svolgono attività che comportano la classificazione come lavoratori esposti
sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti
dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63
e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono
esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che
siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.".
Art. 65 Altre attività presso
terzi.
1. Fuori dei casi previsti
negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori
subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o
piu' impianti, stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono
svolte attività disciplinate dal presente decreto tali da comportare per
i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, e' tenuto
ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti
in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni emanate
in applicazione di esso, in relazione all'entità complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve
svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinche' venga comunque
assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del
coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei
terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo,
per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con
la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori
sono chiamati a compiere.
Art. 66 Molteplicità di datori
di lavoro.
1. Nel caso di lavoratori
quali svolgono per piu' datori di lavoro attività che li espongono a rischi
di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere
agli altri datori di lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto,
le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme
del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.
Art. 67 Lavoratori autonomi
e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale.
1. I datori di lavoro e i
dirigenti che eserciscono e dirigono le attività indicate nell'articolo
59 ed i preposti che vi sovraintendono, devono rendere edotti, in relazione
alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti
da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle
proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti
nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Essi devono inoltre
fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi
dell'impiego di tali mezzi.
2. E' vietato adibire i lavoratori
di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i
limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 96.
Art. 68 Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni
impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione
individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle
quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche
istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza
dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi
e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonche'
le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere ne' modificare,
senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi
di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria
iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono
compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza
medica ai sensi del presente decreto.
2. I lavoratori che svolgono,
per piu' datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni
ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività
svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo
66. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse.
I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione
all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per
le quali sono stati chiamati.
Art. 68-bis Scambio di informazioni.
1. Su motivata richiesta di
autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea
o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di
sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore
trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni relative
alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra
deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima
dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere
mansioni che comportino la classificazione del lavoratore in categoria A
oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del
lavoratore.
Art. 69 Disposizioni particolari
per le lavoratrici.
1. Ferma restando l'applicazione
delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne
gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque,
ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici
di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena
accertato.
3. E' altresi' vietato adibire
le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 70 Apprendisti e studenti.
1. Ai fini del presente capo
gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie definite ai
sensi dell'articolo 82.
Art. 71 Minori.
1. I minori di anni diciotto
non possono esercitare attività proprie dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti,
ancorche' minori di anni diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti
previsti per le persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze
della loro attività di studio o di apprendistato, secondo le modalità di
esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 96.
Art. 72 Ottimizzazione della
protezione.
1. In conformità ai principi
generali di cui al capo I del presente decreto, nell'esercizio delle attività
di cui all'articolo 59 il datore di lavoro e' tenuto ad attuare tutte le
misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori
al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori
economici e sociali.
2. Ai fini di quanto previsto
dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità
operative concernenti le attività di cui all'articolo 59 debbono essere
rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un
equivalente livello di radioprotezione.
Art. 73 Provvedimenti e misure
relativi al rispetto dei limiti di esposizione.
1. I datori di lavoro, i dirigenti
ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono
adottare i provvedimenti idonei ad evitare che vengano superati i limiti
di dose fissati, per le diverse modalità di esposizione, con il decreto
di cui all'articolo 96, per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e
dipendenti da terzi di cui al precedente articolo 67.
2. I soggetti di cui al comma
1 debbono altresi' adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto
dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati con il decreto di cui
all'articolo 96 per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età
fertile.
3. Le disposizioni di cui
al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.
Art. 74 Esposizioni accidentali
o di emergenza.
1. Dopo ogni esposizione accidentale
o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto
qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze
ed i motivi dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto
qualificato, nonche' la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori
interessati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 91.
2. I lavoratori e il personale
di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere preventivamente
resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto
che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza
e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione
alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.
3. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, per il coordinamento della protezione civile e dell'industria
del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità e i livelli
di esposizioni dei lavoratori e del personale di intervento.
4. Per le attività estrattive
gli interventi di soccorso sono effettuati da personale volontario appositamente
addestrato.
Art. 75 Sorveglianza fisica.
1. La sorveglianza fisica
della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata
ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro
in una o piu' zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione
degli addetti come lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti
le attività disciplinate dal presente decreto devono provvedere ad assicurare
la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute
nel decreto di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della relazione
di cui all'articolo 61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all'articolo
80, comma 1.
Art. 76 Servizi di dosimetria.
1. Ferme restando le competenze
previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di servizio di
dosimetria individuale, anche per le attività disciplinate al capo IV, e'
soggetto alla vigilanza dell'ANPA e, a tale fine, comunica all'ANPA medesima,
entro trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attività.
2. I soggetti di cui al comma
1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le modalità da questa specificate,
i risultati delle misurazioni effettuate, ai fini del loro inserimento in
un archivio nazionale dei lavoratori esposti, da istituire con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita l'ANPA.
Art. 77 Esperti qualificati.
1. Il datore di lavoro deve
assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati.
2. Il datore di lavoro deve
comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio
e, per le attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico
competente per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti,
allegando altresi' la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. E' consentito che mansioni
strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione
contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non
provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con
l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità
dell'esperto qualificato stesso.
4. Il datore di lavoro e'
tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonche' ad assicurare le condizioni
necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Le funzioni di esperto
qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di
lavoro ne' dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata,
ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza
di cui all'articolo 59, comma 2.
Art. 78 Abilitazione degli
esperti qualificati: elenco nominativo.
1. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, e' istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un
elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti
gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado,
per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici
che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore
a 400 kV;
b) abilitazione di secondo
grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine
radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e
10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui
produzione media nel tempo, s tutto l'angolo solido, sia non superiore a
104 neutroni al secondo;
c) abilitazione di terzo grado,
per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del
capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse
da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado
superiore comprende quelle di grado inferiore.
3. Con lo stesso decreto di
cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione
professionale, nonche' le modalità per la formazione professionale, per
l'accertamento ella capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione
dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi
di inosservanza dei compiti.
Art. 79 Attribuzioni dell'esperto
qualificato.
1. L'esperto qualificato,
nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro
deve:
a) effettuare la valutazione
di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di
lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione
di quelli previsti alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la
verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione,
ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo
e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza
fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione,
dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione
a tali rischi, nonche' delle modifiche alle installazioni le quali implicano
rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle
sorgenti;
2) effettuare la prima verifica,
dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle
eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica
dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica
periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza
ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione
delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori
esposti;
e) assistere, nell'ambito
delle proprie competenze, il datore d lavoro nell'individuazione e nell'adozione
delle azioni da compiere in caso di incidente.
2. La valutazione della dose
individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne
deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o piu' apparecchi
di misura individuali nonche' in base ai risultati della sorveglianza ambientale
di cui al comma 1, lettera c).
3. La valutazione della dose
individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne
deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.
4. Qualora la valutazione
individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari
condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione di essa puo' essere
effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di
lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori
esposti.
5. La valutazione della dose
ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in
categoria A puo' essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza
fisica dell'ambiente di lavoro.
6. L'esperto qualificato comunica
per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni
delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità
almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative
agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza
la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere
immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
7. L'esperto qualificato deve
inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza
fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo
IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva
dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle
dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in
condizioni normali, nonche' la valutazione delle esposizioni in caso di
incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento debbono essere identificati
sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività
stessa, ce tengano conto delle diverse vie di esposizione.
Art. 80 Comunicazioni al datore
di lavoro e relativi adempimenti.
1. In base alle valutazioni
relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato indica, con apposita
relazione scritta, al datore di lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione
delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei
lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle
attività che questi debbono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni
di cui all'articolo 79;
d) tutti i provvedimenti di
cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza
fisica, di cui all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi
ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui
dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera
c).
2. Il datore di lavoro provvede
ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1;
si assicura altresi' che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto
alla sorveglianza medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera
e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista
all'articolo 79, comma 6.
3. Il datore di lavoro garantisce
le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze,
tra l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione di cui
all',articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. L'esperto
qualificato e' in particolare chiamato a partecipare alle riunioni periodiche
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo predetto.
Art. 81 Documentazione relativa
alla sorveglianza fisica della protezione.
1. L'esperto qualificato deve
provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata
la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'articolo
61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei
progetti e delle eventuali modifiche, nonche' le valutazioni di cui all'articolo
79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7;
b) le valutazioni di cui all'articolo
79, comma 1, lettera c), nonche' i verbali di controllo di cui allo stesso
articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
c) i verbali dei controlli
di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti
di intervento da lui adottati e prescritti, nonche' copia delle prescrizioni
e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali sulle
quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali
e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni
accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale
o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente,
in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze
ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui
all'articolo 74, comma 1, nonche' alle altre modalità di esposizione.
e-bis) i risultati della sorveglianza
fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione
delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di cui
agli articoli 62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati tutti
i contributi alle esposizioni lavorative individuali con le modalità stabilite
nel provvedimento di cui al comma 6.
3. Il datore di lavoro deve
conservare:
a) per almeno cinque anni
dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera
b);
b) sino a cinque anni dalla
cessazione dell'attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni
ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del
rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione
alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno
cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis).
4. Entro tre mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione
alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere
d), e) ed e-bis) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica
che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo
90 all'Ispettorato medico centrale, che assicurerà la loro conservazione
nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 90, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva
dell'attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio che assicurerà la loro conservazione nel rispetto
dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
6. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate
le modalità di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della
stessa.
Art. 82 Modalità di classificazione
degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione
e della sorveglianza fisica.
1. Con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale della sanità, sentita l'ANPA, vengono
stabiliti e aggiornati:
a) i criteri per la classificazione
in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione;
b) i criteri per l'adozione
della sorveglianza fisica e per la classificazione dei lavoratori in categorie;
c) le categorie di classificazione,
ai fini della radioprotezione, degli apprendisti e studenti di cui all'articolo
70.
2. Con lo stesso decreto sono
disciplinate particolari modalità di esposizione cui i lavoratori possono
essere eventualmente soggetti.
3. I criteri, le categorie
e le modalità di cui al comma 1 devono, nel rispetto degli obiettivi di
radioprotezione stabiliti dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee,
garantire comunque, con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori,
degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
Art. 83 Sorveglianza medica.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere ad assicurare mediante uno piu' medici la sorveglianza medica
dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle
norme del presente capo ed alle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 82. Tale sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano
la medicina del lavoro.
2. La sorveglianza medica
dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A e' assicurata
tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei
lavoratori di categoria A e' assicurata tramite medici autorizzati.
3. Il datore di lavoro non
puo' assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga
al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si
oppongano.
4. Il datore di lavoro deve
assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro deve
consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione
o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello
stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti,
sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato
e d medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del
datore di lavoro ne dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività
disciplinata, ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti
alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.
Art. 84 Visita medica preventiva.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui
all'articolo 70, prima di essere destinati ad attività che li espongono
alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica a cura del
medico addetto alla sorveglianza medica.
2. Il datore di lavoro deve
altresi' rendere edotto il medico, all'atto della visita, della destinazione
lavorativa del soggetto, nonche' dei rischi, ancorche' di natura diversa
da quella radiologica, connessi a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva
deve comprendere una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali
esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami
e trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da adeguate
indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale
di salute del lavoratore.
4. In base alle risultanze
della visita medica preventiva lavoratori vengono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei.
5. Il medico comunica per
iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneità ed i limiti di validità
del medesimo.
6. Il medico, nell'ambito
della visita preventiva nonche' in occasione delle visite previste dall'articolo
85, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni
di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica
i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.
7. Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi
per la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 85 Visite mediche periodiche
e straordinarie.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui
all'articolo 70 siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza
medica, a visita medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque,
ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi
connessi tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria
A e per gli apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata
almeno ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate
da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla
vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59 e i medici addetti alla sorveglianza
medica possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza
in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute
dei lavoratori lo esigano.
3. In base alle risultanze
delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati
in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a
sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle
radiazioni ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha
l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo
ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori
allontanati dal rischio perche' non idonei o trasferiti ad attività che
non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per
tali lavoratori il medico formulerà il giudizio di idoneità ai sensi del
comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.
5. Prima della cessazione
del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoratore
sia sottoposto a visita medica. In tale occasione il medico deve fornire
al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche
da osservare.
6. Ferma restando la periodicità
delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento
e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui
allo stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza
formulato conserva la sua efficacia.
Art. 86 Allontanamento dal
lavoro.
1. Il datore di lavoro ha
l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione
a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita
medica risultino, a giudizio del medico, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono
proseguire l'attività cui erano adibiti, ne' altre attività che li espongano
ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati
riconosciuti nuovamente idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere
l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento
di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità.
Art. 87 Sorveglianza medica
effettuata da medici autorizzati.
1. Il datore di lavoro deve
far eseguire da medici autorizzati la sorveglianza medica dei lavoratori
classificati in categoria A e degli apprendisti e studenti di cui all'articolo
70, ad essi equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82.
2. Il datore di lavoro deve
comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio
i nominativi dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di accettazione
dell'incarico.
Art. 88 Elenco dei medici
autorizzati.
1. Con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, e' istituito, presso l'Ispettorato
medico centrale del lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati.
2. All'elenco possono essere
iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti
ai sensi del comma 3 e che dimostrino di essere in possesso della capacità
tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti
alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A.
3. Con lo stesso decreto di
cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione
all'elenco e le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento
della capacità tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso,
nonche' per l'eventuale sospensione o cancellazione da esso, fermo restando
quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.
Art. 89 Attribuzioni del medico
addetto alla sorveglianza medica.
1. Nell'esercizio delle proprie
funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti
e' tenuto in particolare ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando
gli altri compiti previsti nel presente capo:
a) analisi dei rischi individuali
connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione
di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di
salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di
lavoro;
b) istituzione e aggiornamento
dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL con le modalità
previste all'articolo 90 del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante
dei documenti sanitari personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione
dall'incarico;
d) consulenza al datore di
lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire
la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro
normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
Art. 90 Documento sanitario
personale.
1. Per ogni lavoratore esposto
il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato
e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita
preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione
della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa,
i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore,
derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di
emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati
trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto
ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e
degli esami medici e radiotossicologici, nonche' ai risultati delle valutazioni
di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia
della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve
essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto
di lavoro.
3. Il documento sanitario
personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie
o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per
almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione
alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla
sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni
alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali
unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e)
all' ISPESL, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini
e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del
medico e valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato medico
centrale del lavoro puo' concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate
particolari modalità di tenuta e di conservazione della predetta documentazione
e approvati i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea
alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio.
Art. 91 Sorveglianza medica
eccezionale.
1. Il datore di lavoro deve
provvedere affinche' i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano
sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve
inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale, da
parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione
tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo
96. Deve altresi' provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti
a sorveglianza medica eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti
terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari
dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive
condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico
autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito
della sorveglianza medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato
decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il
datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato del lavoro e agli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Art. 92 Segnalazione di incidenti,
esposizioni rilevanti e malattie professionali.
1. Il datore di lavoro ha
l'obbligo di comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA,
all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del servizio sanitario
nazionale, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività
previste dall'articolo 59, nonche' le esposizioni che abbiano comportato
il superamento di valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96.
2. Entro tre giorni dal momento
in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato
provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio i casi di malattia professionale.
3. I medici, le strutture
sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali o assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate
da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella
inerente l'anamnesi lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio
nominativo di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.
Art. 93 Provvedimenti a carico
dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.
1. Su segnalazione degli organismi
di vigilanza il capo dell'Ispettorato medico centrale puo' disporre, previa
contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste
dalla legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle
funzioni dell'esperto qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata
inosservanza dei rispettivi compiti.
2. Nei casi piu' gravi il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato
medico centrale del lavoro, con le modalità stabilite al comma 1, puo' disporre
la cancellazione dell'esperto qualificato o del medico autorizzato dagli
elenchi previsti rispettivamente dagli articoli 78 e 88.
3. I provvedimenti di cui
ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato
un termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni
sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati
decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione
dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso
di condanna definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o dell'esperto
qualificato per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio
anche in caso di sentenza non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.
Art. 94 Ricorsi.
1. Le disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori
sono esecutive.
2. Contro le disposizioni
di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione delle
disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministro per
il tramite dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Il ricorso
non ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la sospensione sia disposta
dal capo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 95 Ricorso avverso il
giudizio di idoneità medica.
1. Avverso il giudizio in
materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e'
ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro.
2. Decorsi trenta giorni dalla
data di ricevimento del ricorso senza che l'Ispettorato abbia provveduto,
il ricorso si intende respinto.
Art. 96 Limiti di esposizione.
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa
con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e della
protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono
fissati, con riferimento alle diverse modalità di esposizione di cui al
decreto ai sensi dell'articolo 82:
a) i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti
da terzi;
4) lavoratori non esposti.
b) i valori di dose che comportano
la sorveglianza medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e
92;
2. Il decreto di cui al comma
1 puo' altresi' stabilire particolari limiti di dose o condizioni di esposizione
per le lavoratrici in età fertile, nonche' per le apprendiste e studentesse
in età fertile, di cui all'articolo 70.
3. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanità e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA,
ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui a
commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze radioprotezionistiche,
come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi
criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione esterna e interna
concomitante.
5. Con i decreti di cui ai
commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi per i quali non si
applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma
1 sono altresi' stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle
acque di miniera ai fini dell'articolo 16, comma 1.
7. I limiti ed i valori di
dose di cui ai commi 1 e 3 nonche' le specifiche grandezze ed i criteri
di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli
obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.
Capo IX - PROTEZIONE SANITARIA
DELLA POPOLAZIONE.
Sezione I - Protezione generale
della popolazione.
Art. 97 Attività disciplinate.
Vigilanza.
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della
popolazione spetta al Ministero della sanità che si avvale degli organi
del servizio sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela
sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni
ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo
2, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali,
delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale,
o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al
comma 3 e' esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente
ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile, per
quanto di competenza.
Art. 98 Divieti.
1. E' vietato mettere in circolazione,
produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali
attività siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodotti o manufatti,
ove agli stessi siano state deliberatamente aggiunte materie radioattive,
sia direttamente, sia mediante attivazione:
a) prodotti per l'igiene e
cosmesi;
b) oggetti di uso domestico
o personale, ad eccezione di quelli destinati ad uso medico o paramedico;
c) giocattoli;
d) derrate alimentari e bevande;
e) dispositivi antifulmine.
2. Il divieto, di cui al comma
1, non si applica alle sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'articolo
26;
3. E' vietato l'uso sulle
persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non sia effettuato a scopo
diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica in conformità
alle norme vigenti.
4. E' altresi' vietato produrre,
importare, impiegare o comunque mettere in circolazione apparati elettronici
di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di
immagini, che emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli
stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con le altre amministrazioni
interessate, sentita l'ANPA.
5. In caso di comprovata giustificazione,
con decreto del Ministro della sanità sono concesse deroghe specifiche ai
divieti di cui a commi 1 e 4, nel rispetto dei principi generali di cui
all'articolo 2. [(vedi nota)].
Art. 99 Norme generali di
protezione - Limitazione delle esposizioni.
1. Chiunque pone in essere
le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie
al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio
di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle issate con il decreto di
cui all'articolo 96, anche a seguito di contaminazione di matrici.
2. Chiunque pone in essere
le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza
e protezione idonee a ridurre al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile,
secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute
o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonche' a realizzare
e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.
3. Le disposizioni di cui
al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 96, comma 5.
Art. 100 Significativi incrementi
del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone.
1. Qualora si verifichi, nelle
aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione
di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un
evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio
di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo
ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l'ausilio delle
strutture di protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare
l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al
comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque
di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione
l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione
al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA.
3. Fermo restando quanto disposto
all'articolo 25, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche
alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni
del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o
il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie
radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.
Art. 101 Situazioni eccezionali.
ABROGATO dal D. L.gvo 241, art. 41.
Art. 102 Disposizioni particolari
per i rifiuti radioattivi.
1. Chiunque esercita un'attività
soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinche'
la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche
norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute
nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione
alle persone del pubblico.
2. Fermi restando i provvedimenti
contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e
dell'ambiente e' facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito
delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita
l'ANPA, nonche' delle autorità individuate agli articoli 29, comma 2, e
30, comma 2, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30,
di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonche'
di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della
protezione sanitaria, specie nelle località ove coesistono piu' fonti di
rifiuti radioattivi.
Art. 103 Norme generali e
operative di sorveglianza.
1. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi stabiliti all'articolo 99, chiunque, nell'ambito delle attività
disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza
fisica, produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito, materie radioattive
o comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti
radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti,
e' tenuto a provvedere affinche' vengano effettuate e registrate per iscritto
le valutazioni preventive di cui all'articolo 79, comma 7.
2. I soggetti di cui al comma
1 devono inoltre provvedere, a seconda del tipo o della entità del rischio,
affinche' vengano effettuate:
a) la verifica delle nuove
installazioni dal punto di vista della protezione contro esposizioni o contaminazioni
che possano interessare l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione,
tenendo conto del contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono;
b) la verifica dell'efficacia
dei dispositivi tecnici di protezione;
c) la verifica delle apparecchiature
di misurazione della esposizione e della contaminazione;
d) la valutazione delle esposizioni
che interessano l'ambiente esterno, con l'indicazione della qualità delle
radiazioni;
e) la valutazione delle contaminazioni
radioattive e delle dosi connesse, con indicazione della natura, dello stato
fisico e chimico delle materie radioattive e della loro concentrazione nelle
matrici ambientali.
3. In particolare, le valutazioni
di cui al comma 2, lettera e) devono comportare:
a) la stima dell'impegno di
dose relativo allo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi,
liquidi o aeriformi nell'ambiente;
b) la predisposizione degli
opportuni mezzi di rilevamento e sorveglianza, atti a consentire la verifica
del rispetto dei livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al
comma 2, lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli
di esenzione di cui all'articolo 30;
c) la registrazione dei rilevamenti
di cui alla lettera b).
4. I provvedimenti di cui
ai commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di periodicità devono avere frequenza
tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 99,
100, 101 e 102.
Art. 104 Controllo sulla radioattività
ambientale.
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 54, nonche' le competenze in materia delle regioni, delle
province autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattività ambientale
e' esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e
bevande per consumo umano ed animale e' esercitato dal Ministero della sanità.
I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati.
Il complesso dei controlli e' articolato in reti di sorveglianza regionale
e reti di sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti
uniche regionali e' effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive
impartite dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni,
per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche
attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche
idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione
e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono
dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi
idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneità
dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e
delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione
integrata dei dati rilevati, nonche' per gli effetti dell'articolo 35 del
Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni d coordinamento
tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate
dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate
dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività
dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande
e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo
criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione
di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative
misure di radioattività, quando cio' sia necessario per il completamento
di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo
con mezzi e risorse, anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza
all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative
ai rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle
reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle
misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita
dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.
Art. 105 Particolari disposizioni
per i radionuclidi presenti nel corpo umano.
1. I radionuclidi comunque
presenti nel corpo umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite nei
capi V e VI. Per tali radionuclidi le altre disposizioni del presente decreto
si applicano con le modalità ed a partire dalle soglie di quantità o di
concentrazione che, anche in relazione al tipo di sorgente radioattiva,
sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l'ANPA.
2. In attesa dell'emanazione
del decreto di cui al comma 1 deve essere, comunque, garantita la protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Art. 106 Esposizione della
popolazione nel suo insieme
1. L'ANPA, in collaborazione
con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di sanità, anche sulla base dei
dati forniti dagli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio, effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della
popolazione derivanti dalle attività disciplinate dal presente decreto,
dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità, anche ai fini
delle indicazioni da adottare affinche' il contributo delle pratiche all'esposizione
dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore piu' basso ragionevolmente
ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
2. Il Ministero della sanità
comunica alla Commissione europea i risultati delle stime di cui al comma
1.
Art. 107 Taratura dei mezzi
di misura Servizi riconosciuti di dosimetria individuale.
1. La determinazione della
dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono
essere valutati le dosi ed i rate di dose nonche' delle attività e concentrazioni
di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata
con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che
siano muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA
e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti
i criteri e le modalità per il rilascio d detti certificati, nel rispetto
delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione
delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni
ionizzanti.
2. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale
di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 79, comma 1,
lettera b) n.3);
b) la sorveglianza ambientale
di cui all'articolo 103, comma 2, lett. c), d) ed e), ivi compresa quella
dovuta ai sensi dell'articolo 79, comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza
ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi
nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative
allo smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'articolo
30;
d) il controllo sulla radioattività
ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui
all'articolo 104.
d-bis) rilevamenti con apparecchi,
diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la
rilevazione di dosi;
d-ter) rilevamenti con apparecchi
impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali
metallici di risulta, di cui all'articolo 157.
e) i rilevamenti previsti
dai piani di emergenza di cui al capo X.
3. Gli organismi che svolgono
attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'articolo
10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme
di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di
riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche
impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria
delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per
l'abilitazione dei predetti istituti.
Art. 108 Ricerca scientifica
clinica.
1. Le esposizioni di persone
a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto
con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui
rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito
di programmi approvati dal Ministro della sanità, che puo' stabilire, in
relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per
le persone esposte.
2. Nei casi in cui i programmi
di ricerca non siano suscettibili di produrre benefici diretti sulla persona
esposta si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 99.
3. In caso di minori o di
soggetti con ridotta capacità di intendere e di volere, il consenso di cui
al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.
4. La ricerca scientifica
clinica non puo' essere condotta su donne sane in età fertile, salvo i casi
in cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa.
Sezione II - Protezione dei
pazienti. ABROGATA CON IL D. L.gvo 187/2000 (art.15 comma 1).
Capo X - INTERVENTI.
Sezione I - Piani di emergenza
Art. 115. Campo di applicazione
- Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati
1. Le disposizioni di cui
al presente capo si applicano alle situazioni determinate da eventi incidentali
negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti
di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma
1, nonche' da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad
una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per
il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti
con i provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano:
a) in impianti al di fuori
del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare
in aree portuali;
c) nel corso di trasporto
di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente
correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto
superiore per la sicurezza sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali
in materia, livelli di intervento per la pianificazione degli interventi
in condizioni di emergenza e per l'inserimento nei piani di intervento di
cui all'articolo 115-quater, comma 1.
3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita
l'ANPA, l''ISPESL e l'ISS, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo,
i livelli di riferimento derivati corrispondenti ai livelli di riferimento
in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti
livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande,
sia ad uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA,
l'ISPESL e l'ISS.
4. Con i decreti di cui al
comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per
le matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 115-quinquies.
Art. 115-bis Principi generali
per gli interventi
1. Ai fini delle decisioni
in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di
emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli
effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia piu' in
atto devono essere rispettati i seguenti principi generali:
a) un intervento e' attuato
solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni
a radiazioni ionizzanti e' tale da giustificare i danni e i costi, inclusi
quelli sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la
durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio
della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso
con l'intervento;
c) alle operazioni svolte
in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo
96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-bis,
in caso di esposizione prolungata;
d) i livelli di intervento
in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono
utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli
interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose.
Art. 115-ter Esposizioni potenziali
1. Nelle pratiche con materie
radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei
capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 31, e nell'articolo
52 del capo VII, nonche' nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti
l'emanazione di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi
anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione
spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonche'
delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento
della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.
2. Le valutazioni di cui al
comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in materia
dei competenti organismi comunitari ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui al
comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera e). Dette valutazioni sono altresi' unite alla documentazione prodotta
ai fini dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma
1.
4. Nel caso in cui lavoratori
o individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere,
a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'articolo
29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma
2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'articolo
29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo
115-quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo,
apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo,
insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle
autorità di cui all'articolo 115-quater, ai fini della predisposizione dei
piani di intervento.
5. Ferma restando la disposizione
di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi
di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento.
L'amministrazione che rilascia
il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui all'articolo
115-quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.
6. L'attività delle nuove
installazioni per cui e' necessaria la predisposizione di piani di intervento
non puo' iniziare prima che le autorità di cui all'articolo 115-quater abbiano
approvato i piani stessi.
Art. 115-quater Approvazione
dei piani di intervento Preparazione degli interventi
1. I piani di intervento relativi
alle installazioni di cui all'articolo 115-ter sono approvati secondo le
disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. I piani di intervento di
cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli
impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, tenendo
presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma
2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni periodiche la cui frequenza
e' stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni
ed all'entità delle esposizioni potenziali.
3. I piani di intervento di
cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
a) la creazione di squadre
speciali di intervento in cui e' assicurata la presenza delle competenze
necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;
b) le modalità per assicurare
ai componenti delle squadre di cui alla lettera a) una formazione adeguata
agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.
Art. 115-quinquies Attuazione
degli interventi
1. Qualora nelle installazioni
di cui all'articolo 115-ter, comma 1, si verifichino eventi che possano
comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno dell'installazione,
che determinino rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo
e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli
esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:
a) il prefetto, il comando
provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
e l'ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30;
b) le amministrazioni di cui
alla lettera a), nonche' il comandante del compartimento marittimo e l'ufficio
di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali
e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si
tratti delle attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti
nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
2. Gli esercenti le installazioni
di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso comma
sono altresi' tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione
radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell'installazione in modo da
limitare il rischio alla popolazione.
3. Il prefetto, ricevuta l'informazione
di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Presidente della
Giunta regionale.
4. Nell'attuazione dei piani
di intervento le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo
115-bis, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica
in relazione ai livelli indicativi di intervento di cui all'articolo 115,
comma 2, con azioni relative:
a) alla sorgente, al fine
di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno
dell'installazione, nonche' l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi
medesimi;
b) all'ambiente, per ridurre
il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
c) agli individui interessati
dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione
e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.
5. Le autorità responsabili
dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 115-quater curano l'organizzazione
degli interventi, nonche' la valutazione e la registrazione dell'efficacia
degli stessi e delle conseguenze dell'emergenza radiologica.
6. Alle installazioni ed agli
eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della sezione II
del capo X.".
Art. 116 Piano di emergenza
esterna.
1. Per assicurare la protezione,
ai fini dell'incolumità pubblica, della popolazione e dei beni dagli effetti
dannosi derivanti da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti
dagli articoli 36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano
di emergenza esterna.
2. Il piano di emergenza esterna
prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualità
che le circostanze richiedono, dalle autorità responsabili in caso di incidente
dell'impianto nucleare che comporti pericolo per l'incolumità pubblica.
Art. 117 Presupposti del piano
di emergenza esterna.
1. Fermo restando quanto stabilito
all'articolo 44, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza
esterna il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare
deve fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica
delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e
per i beni, derivanti dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili,
in relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto,
e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi
predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente
circostante l'impianto, in caso di incidente, e delle modalità del loro
impiego.
2. Nel rapporto tecnico debbono
essere evidenziati gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili
nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere
misure protettive su un territorio piu' ampio.
3. L'ANPA, esaminato il rapporto
tecnico, redige una relazione critica riassuntiva, che trasmette, unitamente
al rapporto stesso, ai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanita
e alla Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente decreto.
4. Il rapporto, munito del
parere della Commissione tecnica, viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione
civile che lo invia al prefetto competente per territorio, unitamente ad
uno schema contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla
base dei criteri definiti dal Consiglio nazionale della protezione civile
di cui all'articolo 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 118 Predisposizione del
piano di emergenza esterna.
1. Il prefetto, sulla base
della documentazione trasmessagli di cui all'articolo 117, predispone il
piano di emergenza esterna su territorio della provincia.
2. Per l'attività di cui al
comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato operante alle sue dipendenze
e composto da:
a) il questore;
b) il comandante provinciale
dei vigili del fuoco;
c) il comandante provinciale
dell'arma dei carabinieri;
d) un rappresentate dei competenti
organi del servizio sanitario nazionale;
e) un rappresentante dei competenti
organi veterinari;
f) un ispettore laureato in
materie tecnico-scientifiche o in medicina e chirurgia dell'Ispettorato
del lavoro competente per territorio;
g) un ingegnere capo del genio
civile;
h) un rappresentante del competente
Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione;
i) un rappresentante del competente
comando militare territoriale;
l) un rappresentante del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
m) un ufficiale di porto designato
dai capi dei compartimenti marittimi interessati.
3. Sono chiamati a partecipare
ai lavori del Comitato di cui al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante
della regione o dell provincia autonoma e un rappresentante del titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta. Il comando provinciale dei vigili
del fuoco esplica i compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori.
Per tali lavori il prefetto si avvale altresi' dei rappresentanti di enti,
istituzioni ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'articolo
14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Nei casi in cui la localizzazione
dell'impianto renda prevedibile l'estensione a piu' province del pericolo
per l'incolumità pubblica e per i beni, un pano di emergenza esterna deve
essere contemporaneamente predisposto per ciascuna provincia con le modalità
previste ai commi 1 e 2, previa intesa fra i prefetti delle province interessate.
Il coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto della provincia
ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.
Art. 119 Approvazione del
piano di emergenza esterna.
1. Il piano di emergenza esterna
di cui all'articolo 118 viene trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita
la Commissione tecnica lo restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni,
ai fini dell'approvazione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, e ai relativi regolamenti di attuazione.
2. Il piano approvato viene
trasmesso dal prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile e al Ministero dell'interno,
nonche' a ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 2
dell'articolo 118 e al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
3. Il prefetto, entro trenta
giorni dall'approvazione del piano, compie tutti gli adempimenti necessari
per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.
Art. 120 Riesame, aggiornamento
e annullamento del piano di emergenza esterna.
1. Il piano di emergenza esterna
deve essere riesaminato dal prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'articolo
118 in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'articolo
117, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle
circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico,
demografico e nelle modalità per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo
di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della
tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari
sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 118 e 119.
2. In caso di disattivazione
dell'impianto nucleare, il piano di emergenza viene periodicamente riesaminato
ed adeguato e, se del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di
cui all'articolo 55, secondo le procedure di cui all'articolo 117, commi
1, 2 e 3, ed agli articoli 118 e 119.
Art. 121 Piano nazionale di
emergenza.
1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile,
d'intesa con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione
civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA,
predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze
radiologiche su tutto il territorio.
2. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile,
d'intesa con il Ministero dell'interno, include nel piano di cui al comma
1, con le modalità di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla data
di ricezione del rapporto di cui al comma 4 dell'articolo 117, le misure
necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze degli incidenti non
circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale. I pareri dell'ANPA
sono espressi sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 9. Il piano
e' trasmesso ai prefetti interessati affinche' sviluppino la pianificazione
operativa e predispongano i relativi strumenti di attuazione, per quanto
di loro competenza. Il piano e' trasmesso altresi' a tutte le amministrazioni
interessate all'intervento di emergenza.
3. Nel piano di cui i commi
1 e 2 sono previste le misure protettive contro le conseguenze radiologiche
di incidenti che avvengono in impianti al di fuori del territorio nazionale,
nonche' per gli altri casi di emergenze radiologiche che non siano preventivamente
correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale stesso. Per
i casi di cui al presente comma, i presupposti tecnici della pianificazione
dell'emergenza sono proposti dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.
4. Per i casi di cui al comma
3, nella pianificazione delle misure protettive sono definiti gli obblighi
per la comunicazione iniziale dell'evento che potrebbe determinare l'attuazione
delle misure protettive.
Art. 122 Attuazione del piano
di emergenza esterna.
1. Il piano di emergenza esterna
e le misure protettive di cui all'articolo 121 vengono attuati secondo le
disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti
di attuazione.
2. Il direttore responsabile
di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al
prefetto, alla regione o provincia autonoma interessata, al comandante provinciale
dei vigili del fuoco ed all'ANPA, nonche' agli organi del Servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, di qualsiasi incidente nucleare che
comporti pericolo per l'incolumità pubblica e per i beni, indicando le misure
adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione
del piano di emergenza esterna, specificando l'entità prevedibile dell'incidente.
3. Lo stesso obbligo incombe
al direttore responsabile dell'impianto per qualsiasi evento o anormalità
che possa far temere l'insorgenza di un pericolo per l'incolumità pubblica.
4. Il prefetto informa immediatamente
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile e la direzione generale della protezione civile
e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonche' il presidente
della Giunta regionale e gli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio. Il prefetto avvia le azioni previste dal piano di emergenza
esterna, ovvero, se necessario, quelle di cui all'articolo 121, comma 2,
di sua competenza.
5. Il Comandante provinciale
dei vigili del fuoco attua i primi interventi di soccorso tecnico urgente
nell'ambito del piano di emergenza.
6. Nel caso in cui si preveda
che il pericolo per l'incolumità pubblica o il danno alle cose possa estendersi
a province limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso agli altri prefetti
interessati.
Art. 123 Centro di elaborazione
e valutazione dati.
1. Al fine di assicurare un
comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche di
cui al presente capo e' istituito, presso l'ANPA, il Centro di elaborazione
e valutazione dati.
2. Il Centro costituisce struttura
tecnica per il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche
ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione civile
di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il Centro effettua le valutazioni
in ordine all'andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività
nell'ambiente nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti livelli di
esposizione, al fine di consentire alle autorità responsabili della gestione
dell'emergenza l'adozione dei necessari provvedimenti di intervento sulla
base delle valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di rilevamento,
ivi comprese quelle regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle
misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Il Centro, sulla
base della situazione in atto, puo' dare indicazione di specifiche modalità
operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio
nazionale e fornisce alle autorità preposte alla diffusione dell'informazione
alla popolazione i relativi elementi radiometrici.
Le indicazioni formulate dal
Centro sono rese prescrittive da parte del Ministro per il coordinamento
della protezione civile ovvero dal prefetto nei confronti delle strutture
delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale
di cui all'articolo 104.
4. Il Centro viene attivato
dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per ogni situazione
che comporti l'adozione delle misure protettive previste all'articolo 121.
Il suo intervento puo inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni
che comportino l'attuazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 116.
5. Il Centro e' formato da
quattro membri effettivi e quattro supplenti, esperti di radioprotezione,
designati rispettivamente dall'ANPA, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, dall'Istituto superiore di sanità, dall'ISPESL, e da due membri,
di cui uno supplente, designati dal Servizio meteorologico dell'aeronautica
militare. Le funzioni di coordinamento sono svolte dall'ANPA.
6. Possono essere chiamati
a partecipare all'attività del Centro esperti di radioprotezione designati
dalle regioni eventualmente interessate. Possono essere altresi' chiamati
esperti di altri enti o istituti le cui competenze siano ritenute utili
in relazione allo specifico problema in esame.
Art. 124 Aree portuali.
1. Con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione
e della sanità, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di applicazione
delle disposizioni del presente capo alle aree portuali interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare.
Art. 125 Trasporto di materie
radioattive.
1. Con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanità, dei trasporti e
della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di
applicazione delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto
di materie radioattive, anche in conformità alla normativa internazionale
e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma
1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto
e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle
autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le relative
modalità di comunicazione.
Art. 126 Esercitazioni.
1. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria competenza, debbono effettuare
esercitazioni periodiche al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di
emergenza di cui al presente capo e dei relativi strumenti di attuazione.
Art. 126-bis Interventi nelle
esposizioni prolungate
1. Nelle situazioni che comportino
un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica
oppure di una pratica non piu' in atto o di un'attività lavorativa, di cui
al capo III-bis, che non sia piu' in atto, le autorità competenti per gli
interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti
opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 115-bis,
delle necessità e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:
a) la delimitazione dell'area
interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo
di sorveglianza delle esposizioni;
c) l'attuazione di interventi
adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso
ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati
negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al comma 1
si applicano le disposizioni di cui al capo VIII.
Art. 126-ter Collaborazione
con altri Stati
1. Nella predisposizione dei
piani di intervento di cui al presente capo si tiene altresi' conto delle
eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio
nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione
europea.
2. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile stabilisce opportuni
contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti all'Unione
europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi
nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione
di misure di radioprotezione di detti Stati.
Art. 126-quater Particolari
disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria
1. In casi di necessità e
di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la
direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di intervento,
nonche' nel corso delle attività di polizia giudiziaria non si applicano
gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla
osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Sezione II - INFORMAZIONE
DELLA POPOLAZIONE.
Art. 127 Situazioni disciplinate.
1. Le norme della presente
sezione disciplinano le attività e le procedure di informazione della popolazione
sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per
i casi di emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza
di cui alla sezione I del presente capo, nonche' ai casi previsti all'articolo
101, comma 3.
Art. 128 Definizioni.
1. Ferme restando le definizioni
di cui al capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione valgono
le definizioni seguenti:
a) popolazione che rischia
di essere interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione
per il quale e' stato stabilito un piano di intervento in previsione di
casi di emergenza radiologica;
b) popolazione effettivamente
interessata dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione
per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga
un caso di emergenza radiologica;
c) piano di intervento: i
piani di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che tengano conto delle situazioni
previste all'articolo 101, comma 3.
Art. 129 Obbligo di informazione.
1. Le informazioni previste
nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni definite all'articolo
128 senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono
essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di
preallarme o di emergenza radiologica.
Art. 130 Informazione preventiva.
1. La popolazione che rischia
di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente
aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei
vari casi di emergenza prevedibili, nonche' sul comportamento da adottare
in caso di emergenza radiologica.
2. L'informazione comprende
almeno i seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche
della radioattività e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente;
b) casi di emergenza radiologica
presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
c) comportamento da adottare
in tali eventualità;
d) autorità ed enti responsabili
degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere
e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.
3. Informazioni dettagliate
sono rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro
attività, funzione e responsabilità nei riguardi della collettività nonche'
al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.
Art. 131 Informazione in caso
di emergenza radiologica.
1. La popolazione effettivamente
interessata dall'emergenza radiologica viene immediatamente informata sui
fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti
di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
2. In particolare vengono
fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza
e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine,
portata e prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare,
in base al caso di emergenza sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorità e gli enti
cui rivolgersi per informazione, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali
forme di collaborazione.
3. Le informazioni di cui
al comma 2 sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami
riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività ed i suoi effetti
sull'essere umano e sull'ambiente.
4. Se l'emergenza e' preceduta
da una fase di preallarme alla popolazione vengono fornite informazioni
riguardanti le modalità ed i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti
sull'evoluzione della situazione.
5. Informazioni specifiche
sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione,
in relazione alla loro attività, funzione ed eventuale responsabilità nei
riguardi della collettività nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere
nella particolare occasione.
Art. 132 Informazione delle
persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi per i
casi di emergenza radiologica.
1. I soggetti che possono
comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza
radiologica devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata
sui rischi che l'intervento puo' comportare per la loro salute e sulle precauzioni
da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari
casi di emergenza radiologica prevedibili.
2. Dette informazioni sono
completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto
verificatosi.
Art. 133 Commissione permanente
per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
1. E' istituita presso il
Ministero della sanità una commissione permanente per l'informazione sulla
protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, con il compito di:
a) predisporre ed aggiornare
le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare
le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonche' la frequenza
della diffusione stessa;
b) predisporre gli schemi
generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo
131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
c) fornire consulenza agli
organi di cui all'articolo 134;
d) studiare le modalità per
la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando
anche le strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo
sanitario.
2. La commissione e' nominata
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno,
per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA.
La commissione e' composta da quindici esperti in materia di radioprotezione,
protezione civile e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono
stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.
Art. 134 Procedure di attuazione.
1. Con decreto del Ministro
della sanità, d'intesa con i Ministri dell'interno, per il coordinamento
della protezione civile e dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni
interessate, sono individuati le autorità e gli enti che provvedono o concorrono
alla diffusione dell'informazione di cui all'articolo 130, i relativi compiti
e le modalità operative in funzione dei destinatari dell'informazione stessa.
2. Le modalità operative per
la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo
131 vengono stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
della protezione civile predispongono, nell'ambito dei piani di intervento
di rispettiva competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla
base degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'articolo
133.
Art. 135 Diffusione dell'informazione
nell'Unione europea.
1. L'informazione diffusa
ai sensi dell'articolo 131 viene comunicata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
alla Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che rischiano
di essere interessati, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2,
della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, n. 89/618/EURATOM concernente
l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria
applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica.
2. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
comunica alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni
di cui agli articoli 130 e 132.
Capo XI - NORME PENALI.
Art. 136 Contravvenzioni al
capo V.
1. Chiunque viola gli obblighi
di notifica, d'informativa, di registrazione o di riepilogo, di denunzia,
di comunicazione e di tenuta della contabilità di cui al capo V e' punito
con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque
milioni.
2. Chiunque viola le particolari
prescrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, e 21, comma 1, e' punito
con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
Art. 137 Contravvenzioni al
capo VI.
1. L'impiego di sorgenti di
radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 28, comma
1, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a
ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta
e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti
milioni.
2. L'impiego di sorgenti di
radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 29, comma
1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti
milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta
e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento
di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma
1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti
milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione
e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.
4. Chi effettua le attività
di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni
e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta
milioni.
5. Colui il quale effettua
una delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo
nulla-osta e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda d
venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui
all'articolo 33, comma 2, e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con
l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi
di registrazione e di riepilogo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, e'
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
Art. 138 Contravvenzioni al
capo VII.
1. Chi pone in esercizio gli
impianti di cui all'articolo 37, comma 1, senza la relativa licenza e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione
di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e il titolare
del nulla-osta di cui all'articolo 37 della presente legge che mettono in
esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione
di cui all'articolo 41, comma 1, sono puniti con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
3. Chiunque viola le prescrizioni
contenute nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di esercizio,
o contravviene agli obblighi di cui agli articoli 46, 48, comma 1, 53, 54,
55 e 57 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti
a ottanta milioni; la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 48,
commi 3 e 4, e' punita con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda
da uno a cinque milioni.
Art. 139 Contravvenzioni ai
capi IV e VIII.
1. Contravvenzioni commesse
dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere:
a) chi viola gli articoli
12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3; 62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69,
commi 1 e 3; 71; 73; 74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5;
86, commi 1 e 2; 87; 91; 92, comma 1, e' punito con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da tre a otto milioni;
b) chi viola gli articoli
14; 61, commi 2, 4 e 4-bis; 66; 72; 80, commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5,
e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.
2. Contravvenzioni commesse
dai preposti:
a) chi viola gli articoli
61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 e' punito con l'arresto sino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse
dai lavoratori:
a) chi viola gli articoli
64, 68, 68-bis e 69, comma 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni
o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Contravvenzioni commesse
dagli esperti qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni
tipiche degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ad opera di soggetti
non legittimati e' punito con l'arresto da due a quattro esi o con l'ammenda
da uno a cinque milioni;
b) chi viola gli articoli
79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84, commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3;
89; 90; 92, commi 2 e 3, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a tre milioni.
5. Contravvenzioni commesse
nell'esercizio dei servizi di dosimetria:
a) chi viola gli obblighi
di cui all'articolo 76 e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da uno a cinque milioni.
Art. 140 Contravvenzioni al
capo IX.
1. Chiunque viola le disposizioni
di cui agli articoli 98; 99; 102; 103 e 108, e' punito con l'arresto da
due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei casi di grave
o continuato superamento dei limiti di cui all'articolo 96, il contravventore
e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti
a cento milioni.
2. L'esercente ed il vettore
che omettono di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 100 sono
puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti
milioni.
3. Gli esercenti che omettono
di effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 101 sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.
4. Chiunque viola le disposizioni
di cui agli articoli 107; 111, commi 6 e 9; 113, e' punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.
Art. 141 Contravvenzioni al
capo X.
1. Il direttore responsabile
che omette gli adempimenti di cui all'articolo 122, commi 2 e 3, e' punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento
milioni. La stessa pena si applica al comandante della nave ed al trasportatore
nelle ipotesi di cui agli articoli 124 e 125.
1-bis. La violazione degli
obblighi di cui agli articoli 115-ter e 115-quater e' punita con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni.
1-ter. L'esercente che omette
di informare le autorità di cui all'articolo 115-quinquies, comma 1, lettere
a) e b), o di prendere le misure di cui all'articolo 115-quinquies, comma
2, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venti milioni a lire cento milioni.
Art. 142 Contravvenzioni al
capo XII.
1. Chiunque viola l'obbligo
di registrazione di cui all'articolo 154, comma 3, o contravviene all'articolo
157, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da uno a cinque milioni.
Art. 142-bis Contravvenzioni
al capo III-bis
1. L'esercente che viola gli
obblighi di cui agli articoli 10-ter, 10-quater e 10-quinquies e' punito
con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
venti milioni.
2. Il datore di lavoro che
viola gli obblighi di cui all'articolo 10-octies, comma 2, e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni.
Art. 143 Prescrizione.
1. Alle contravvenzioni di
cui ai capi IV e VIII del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione
di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758.
Capo XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI.
Art. 144 Industria estrattiva.
1. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 11, comma 1, continuano ad avere efficacia le
disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro
della sanità, del 13 maggio 1978.
Art. 145 Materie fissili speciali,
materie grezze, minerali e combustibili.
1. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 23 continuano ad avere efficacia le disposizioni
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio ed dell'artigianato
del 4 novembre 1982.
Art. 146 Regime transitorio
per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI.
1. Coloro che, al momento
dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 27 comma 2, all'articolo
30, comma 2, all'articolo 31, comma 1 e all'articolo 33, comma 2, svolgono
le attività ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di
autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. Qualora i soggetti di cui
al comma 1 siano già in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi
delle disposizioni precedentemente vigenti, debbono chiedere, entro due
anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni
titolari della potestà autorizzativa secondo le norme del presente decreto.
3. Ove i provvedimenti autorizzativi
in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta
di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti
in questione.
3-bis. I titolari di nulla
osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione
ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano
rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti.
Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi,
accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa.
3-ter. Le Amministrazioni
competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione
o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che
avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime
provvedono alle revoche necessarie.
3-quater. Coloro che al momento
della data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter
devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità individuate
nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater le valutazioni di
cui all'articolo 115-ter stesso.
3-quinquies. I provvedimenti
di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni
relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi
del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185.
3-sexies. I titolari esclusivamente
di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 105 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non
soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai
sensi dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento
ai sensi dell'articolo 30.
3-septies. Le autorità competenti
al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione,
nonche' di revoca relativi all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA,
secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo
27, copia di tali provvedimenti.
4. In attesa dei provvedimenti
di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai
commi precedenti, e' consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività,
nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa veniva
svolta.
5. Con i decreti di cui al
comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dei provvedimenti amministrativi
previsti nel presente articolo.
6. Sino all'entrata in vigore
delle leggi di cui all'articolo 29, comma 2, e all'articolo 30, comma 2,
il nulla osta per l'impiego d categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento
di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso articolo 30 sono rilasciate
secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.
7. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui
all'allegato II.
Art. 147 Provvedimenti autorizzativi
di cui al capo VII.
1. I provvedimenti autorizzativi,
le approvazioni, i certificati nonche' tutti gli atti già emanati per gli
impianti di cui al capo VII del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n.185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.
Per gli impianti considerati all'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 146.
Art. 148 Regime transitorio
per i procedimenti autorizzativi in corso.
1. I procedimenti autorizzativi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185, che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto,
continuano, con esclusone di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti
nucleari, ad essere disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti
di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'articolo
146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.
1-bis. Per gli impianti nucleari
per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo
55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati,
ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari
operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione,
atti a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori
e della popolazione.
Art. 149 Commissione medica
per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica.
1. Sino a quando non saranno
aggiornate le norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneità
alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai sensi dell'articolo
9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, il comma 2 dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e' cosi'
modificato:
"La Commissione e' composta:
a) da un ispettore medico
del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che la presiede;
b) da uno specialista in psichiatria,
o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione
equipollente, designati dal Ministero della sanità;
c) da un medico iscritto nell'elenco
di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230...."
2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento
delle norme regolamentari di cui al comma 1, l'articolo 35 del predetto
decreto e' cosi' modificato:
"Le spese per il funzionamento
delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui
Consiglio di Amministrazione delibererà anche in ordine al trattamento economico
da corrispondere. L'ANPA fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro
gli stampati per il rilascio delle patenti."
2-bis. Negli articoli 9 e
15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450,
sono soppresse le parole: "e non superato 45 anni di età.
Art. 150 Esperti qualificati,
medici autorizzati e medici competenti. Documentazione relativa alla sorveglianza
fisica e medica.
1. Sino all'emanazione dei
decreti di cui agli articoli 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato
V.
2. Le iscrizioni negli elenchi
nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano
a tempo indeterminato la loro validità, numero progressivo e, se presenti,
le loro limitazioni all'attività in campo sanitario.
2-bis. Negli elenchi istituiti
ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni
anche i soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito
l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.
3. Le domande di ammissione
all'esame di abilitazione presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate
e portate a termine secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente
della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.
4. Le commissioni di cui agli
articoli 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
1972, n. 1150, rimangono in carica fino al termine di validità previsto
dal relativo decreto ministeriale di nomina.
Art. 151 Classificazione degli
ambienti di lavoro e dei lavoratori. Particolari modalità di esposizione.
1. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 82 valgono le disposizioni stabilite nell'allegato
III.
Art. 152 Prima applicazione
delle disposizioni concernenti i limiti di esposizione.
1. Sino all'emanazione dei
decreti di cui all'articolo 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque
con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e della popolazione
dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, valgono i limiti, i valori,
le grandezze ed i criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.
Art. 152-bis Ulteriori allegati
tecnici per la fase di prima applicazione
1. Fino all'adozione del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 1 valgono le disposizioni dell'allegato
I-bis.
2. Fino all'adozione del decreto
di cui al comma 5 dell'articolo 18 valgono le disposizioni dell'allegato
VII.
3. Fino all'adozione del decreto
di cui al comma 1 dell'articolo 26 valgono le disposizioni dell'allegato
VIII.
4. Fino all'adozione del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 27 valgono le disposizioni dell'allegato
IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 29.
5. Fino all'adozione del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 31 valgono le disposizioni dell'allegato
X.
6. Fino all'adozione del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 74 valgono le disposizioni dell'allegato
VI.
7. Fino all'adozione del decreto
di cui agli articoli 62, comma 3, 81,comma 6, e 90, comma 5, valgono le
disposizioni dell'allegato XI.
8. Fino all'adozione del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 115 valgono le disposizioni dell'allegato
XII.
9. Fino all'adozione dei decreti
di cui al comma 3 dell'articolo 115 valgono le corrispondenti disposizioni
emanate ai fini dell'attuazione dell'articolo 108 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 153 Guide tecniche.
1. L'ANPA, sentiti gli altri
enti ed organismi interessati, puo' elaborare e diffondere, a mezzo di guide,
anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica
in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
Art. 154 Rifiuti con altre
caratteristiche di pericolosità Radionuclidi a vita breve.
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri
dell'ambiente e della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità
da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche
caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonche'
per il loro smaltimento nell'ambiente.
2. Le norme del presente decreto
non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente,
ne' al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, ne' comunque
all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione,
quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo
di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione
non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che
lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
3. I dati relativi ad ogni
smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento
di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2,
che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere
registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della provincia
autonoma, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, convertito,
con modiflcazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio
sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.";
3-bis. Fuori dei casi di cui
al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni
di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive,
destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,
ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino
le norme del presente decreto, e' soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere
nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento
da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad
essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o,
comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del
presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di
cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive,
delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea.
Art. 155 Consultazione del
comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori
e delle popolazioni.
1. Il Comitato di coordinamento
degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni,
di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 619, viene consultato dai Ministri dell'ambiente e della sanità
ai fini dell'emanazione dei decreti applicativi di loro competenza previsti
dal presente decreto, nonche' ai fini della predisposizione dei pareri che
i ministri suddetti sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi
la cui emanazione sia competenza di altri ministri.
2. Nei casi di cui al comma
1, per le materie di competenza anche del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ai lavori del Comitato e' chiamato a partecipare un rappresentante
del Ministero stesso.
Art. 156 Specifiche modalità
applicative per il trasporto.
1. Fermo restando quanto stabilito
all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate specifiche
modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attività
di trasporto di materie radioattive anche al fine di un'armonizzazione con
le norme internazionali in materia.
Art. 157 Sorveglianza radiometrica
su materiali.
1. I soggetti che, a scopo
industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di
altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza
radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza
in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica
quanto disposto dall'articolo 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al
comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti che esercitano attività, a scopo
commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali
e rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente,
sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente
articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, e le eventuali esenzioni.
Art. 158 Semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
1. Ai provvedimenti autorizzativi
di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni previste dall'articolo
2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 159 Altre disposizioni
per impianti e laboratori nucleari
1. Ai fini del coordinamento
delle norme del presente decreto con quelle contenute in altre disposizioni
di legge, ed in particolare nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, per impianti e laboratori nucleari si intendono gli impianti e le installazioni
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del presente decreto.
Art. 160 Termini per l'applicazione.
1. Ove non diversamente previsto
ai commi successivi, le disposizioni del presente decreto si applicano a
partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto sulla gazzetta ufficiale.
2. Le disposizioni di cui
agli articoli 18, 19, 20, 21, commi 3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98,
101 e 105, secondo periodo, si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore
dei decreti previsti negli stessi articoli.
3. Le disposizioni di cui
al capo VIII relative alla sorveglianza medica dei lavoratori non classificati
in categoria A si applicano dal 1° luglio dell'anno successivo alla data
di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 107 si applicano tre anni dopo la data di entrata in vigore
dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le attività continuano
a svolgersi secondo le condizioni già in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono
attribuite le funzioni di istituti abilitati di cui all'articolo 107, comma
3.
5. Sino alle date a partire
dalle quali si applicano le disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano
efficacia le corrispondenti disposizioni stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 con le relative modalità e soglie
di applicazione.
Art. 161 Decreti di attuazione.
1. Le norme di attuazione
previste dal presente decreto devono essere emanate entro il 31 dicembre
1995. Tali norme saranno informate ai principi del sistema di protezione
radiologica di cui all'articolo 2, al fine di garantire con la massima efficacia
la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione
dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni comunitarie e di quelle
delle altre competenti organizzazioni internazionali in materia.
2. I pareri previsti per l'emanazione
delle norme di attuazione di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro
novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono
favorevoli.
3. Sulle norme di attuazione
di cui al comma 1 e' sentita la Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo
12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 162 Disposizioni particolari
per il Ministero della difesa.
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, sentito
il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, e' emanato
il regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione
della difesa.
2. Il regolamento, tenuto
conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle
forze armate in tempo di pace, si uniformerà ai principi di radioprotezione
fissati nel presente decreto e nella normativa comunitaria cosicche' sia
garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 163 Abrogazione.
1. E' abrogato il decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. I riferimenti al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, contenuti in leggi,
decreti, regolamenti, circolari, si intendono riferiti ai corrispondenti
istituti del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto Legislativo del Governo n° 241 del
26/05/2000
Attuazione della direttiva
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 36.
1. Gli allegati I, III, IV
e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono rispettivamente
sostituiti dagli allegati al presente decreto I, III, IV e V.
Art. 37.
1. La Sezione speciale della
Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente
decreto, si insedia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La disposizione di cui
al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica
diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
3. La disposizione di cui
al comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica
trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Per le attività di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, già esistenti
alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono
rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.
5. La prima individuazione
delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di
radon di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto,
avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.".
Art. 38.
1. Coloro che hanno prodotto
domanda ai fini dell'accertamento della capacità tecnica e professionale
per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere le relative
prove con le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 39.
1. Le spese relative alle
procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente
decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti
richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della
legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
2. Con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per
le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le spese derivanti dalle
procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto,
da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti
richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
Art. 40.
1. Dall'attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per il bilancio
dello Stato.
Art. 41.
1. E' abrogato l'articolo
101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Art. 42.
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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