Art. 1.
(Interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).
1. Al fine di
consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi
d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in
caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo
17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto
sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e
contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000
milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno
1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime
finalità è altresí autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui
al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse
destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale,
nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione
dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative
risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale,
gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento
dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse.
Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
4. Sono considerati
primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle
seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente
sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto
Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo
e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La
Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero
dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresí
le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle
regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli
interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse
resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali
competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati
a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa
depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate
a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento
per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente
assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di
cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni
dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il
contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato
in misura adeguata all'aumento di valore conseguito dall'area al momento
del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello
dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della
restituzione.
8. All'articolo
17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),".
9. All'articolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni
per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra
imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti
per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla
vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero
dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di
priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".
10. Il decreto
del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente
articolo, è emanato entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore
della presente legge.
11. All'articolo
17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le predette spese sono altresí assistite
da privilegio generale mobiliare".
12. All'articolo
22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo le parole: "priorità degli interventi" sono aggiunte le seguenti: ",
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA".
13. All'articolo
22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro due anni".
14. All'articolo
57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: "devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998".
15. All'articolo
44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini
il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori
firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi
e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione
annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della
compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della
iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente
decreto".
16. All'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: "derivanti dalle lavorazioni industriali
e artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti:
"limitatamente alla quantità conferita".
17. All'articolo
26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Al fine di consentire l'avviamento
ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti,
in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
18. All'onere
di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
19. All'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole da:
"Le imprese che svolgono" fino a: "anche se da essi prodotti" sono sostituite
dalle seguenti: "Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono
e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi
che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
20. All'articolo
41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. In caso di mancata stipula
degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare
con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi
dell'articolo 49, comma 10, nonchè le condizioni e le modalità di ritiro
dei rifiuti stessi da parte dei produttori".
21. All'articolo
42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera
c) è abrogata.
22. All'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le parole: ", i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui
agli articoli 45 e 46".
23. Fino al 1°
gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio,
l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo
le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
24. All'articolo
51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse
la parola: "propri" e le parole da: ", ovvero effettuano" fino alla fine
del comma.
25. All'articolo
51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con la sentenza
di condanna per la contravvenzione di cui al persente comma, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale".
26. Al fine di
consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di
cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la
spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
27. All'articolo
49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", prevedendo disposizioni transitorie per
garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa
ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
28. All'articolo
49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2000".
Art. 2.
(Interventi per
la conservazione della natura).
1. Nelle aree
naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive
di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore
degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono
tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo
comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può
procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche
e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di
lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno
1999.
2. In relazione
al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo
di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel
Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in
quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente,
previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore
inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione,
avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero
della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.
3. Restano salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo
i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute
allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del
ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili
degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere
devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il
ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e
delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta
Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi
nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione
ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni
a decorrere dall'anno 2000.
8. All'articolo
7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole:
"nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione
europea,".
9. Nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge
8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e
di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione
ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. All'articolo
36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
dopo la lettera ee-bis), è aggiunta la seguente: ee-ter) Alto Tirreno-Mar
Ligure "Santuario dei cetacei"".
11. Il Ministro
dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria
per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,
con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro
dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative
a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina
di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed
alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione,
l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi
31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa
di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
14. La Consulta
per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella GazzettaUfficiale
n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite
ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine,
per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione
degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente
è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta
da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo
3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della
segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma,
è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue
a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge,
cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal
contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge
8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente
ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che
concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire
900 milioni a decorrere dall'anno 1999.
15. Una quota
dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo
5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per
il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione
di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta
marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente.
Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa
ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.
17. All'articolo
19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti:
"nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime
aree protette".
18. Per l'espletamento
delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la
propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore".
Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata
in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno
1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione
di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia
Oceanica", nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da
tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata
la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine,
il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università,
degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale
proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui
all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni
indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda,
nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili
nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante
organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di
un numero di unità pari al predetto personale.
21. Al comma
5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli
enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono
altresí promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
22. Dopo l'articolo
1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis.
– (Programmi nazionali e politiche di sistema). – 1. Il Ministro dell'ambiente
promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino,
dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma
per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento
ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo
ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per
i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici
e privati.
2. Il Ministro
dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente
rappresentative, individua altresí le risorse finanziarie nazionali e comunitarie,
impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".
23. Il comma
7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal
seguente:
"7. La classificazione
e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri,
fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni".
24. All'articolo
9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine
del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora siano designati membri
dalla Comunità del parcosindaci di un comune oppure presidenti di una comunità
montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco,
la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza
immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente
rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli
assessori e dei consiglieri degli stessi enti.";
b) al comma 6,
dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra
i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente"
è soppressa;
c) al comma 8,
le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma
sono soppresse;
d) dopo il comma
8, è inserito il seguente:
"8-bis. Lo statuto
dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della
Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica
la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento.
L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle
eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione
del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con
proprio decreto entro i successivi trenta giorni".
25. Il comma
11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal
seguente:
"11. Il direttore
del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in
una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di
parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante
procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare
con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una
durata non superiore a cinque anni".
26. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente
articolo, nonchè le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali.
All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. All'articolo
10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente:
"d-bis) sullo
statuto dell'Ente parco".
28. All'articolo
11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2,
dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono inserite le seguenti:
"naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) dopo il comma
2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il regolamento
del parco valorizza altresí gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività
tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni
culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali
e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio
di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini
suddette, fatte salve lenorme in materia di divieto di attività venatoria
previste dal presente articolo.";
c) al comma 6,
le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
29. Dopo l'articolo
11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis.
– (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la
promozione economica e sociale). – 1. Il consiglio direttivo del parco e
la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche
consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano
pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli
12 e 14".
30. All'articolo
12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonchè
storici, culturali, antropologici tradizionali";
b) il comma 3
è sostituito dal seguente:
"3. Il piano
è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei
suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La
Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la
predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del
parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato
dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal
suo inoltro da parte dell'Ente parco".
31. All'articolo
14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole:
"entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti:
"avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco" ed il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria
motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate".
32. All'articolo
21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo
le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti:
"e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando
il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,".
33. Al comma
6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti
nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello
stesso Ente".
34. Il comma
3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal
seguente:
"3. La gestione
delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche,
che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata
all'Ente parco".
35. L'affidamento
della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni
svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e
dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza
dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.
37. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente
interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi
31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti
pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.
Art. 3.
(Rifinanziamento
degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).
1. Per la prosecuzione
dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e
di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione
delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della
sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.
3. Per la prosecuzione
di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile
e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema
nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in
campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale
sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione
ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione
e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione
di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente
può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità
e consolidata esperienza nelle predette attività.
5. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate
a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema
nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in
campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione
e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie
dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri
di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale
in campo ambientale.
6. Per le ulteriori
finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente
è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di
lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno
2000.
7. Per la predisposizione
del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa
di lire 350 milioni per l'anno 1998.
Art. 4.
(Disposizioni
varie).
1. All'articolo
5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2,
dopo le parole: "le variazioni del luogo di custodia" sono inserite le seguenti:
"e l'avvenuto decesso";
b) dopo il comma
5, è inserito il seguente:
"5-bis. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito
il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo
1, comma 1, e all'articolo 2.";
c) al comma 6,
le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis".
2. Il decreto
del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge
7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. All'articolo
2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "presente
legge", sono aggiunte le seguenti: "nonché da coloro che, a prescindere
dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata
in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo
dell'acustica ambientale in modo non occasionale".
4. All'articolo
3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole:
"di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi".
5. All'articolo
10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori
limite di emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori
limite di emissione o".
6. All'articolo
10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "è versato
all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per essere
riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente".
7. All'articolo
2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-ter è inserito il
seguente:
"1-quater. Per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti
di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza,
composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali
con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente,
uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti
in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni
statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza
nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità
spettanti ai membri e agli esperti secondo i princípi e i criteri di cui
all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma
1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime".
8. Per l'attuazione
del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di
Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria
del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni,
a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e
servizi per la cittadinanza.
9. Per favorire
lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela
ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione
a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi
di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua
disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante
dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di
sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un
accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria,
la provincia e il comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova e l'ILVA
Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento
dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche
a caldo nonchè, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il
consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi
strumenti attuativi devono altresí prevedere la tutela dei livelli occupazionali
e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.
11. Per le finalità
di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per
quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento
all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
12. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il primo
periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
è sostituito dal seguente: " Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si
applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette,
dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri
generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti
dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati
idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica,
sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica
di cui all'articolo 4, comma 2".
14. All'articolo
12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le
parole: "della convenzione di Washington" sono aggiunte le seguenti: "e
dal regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996".
15. La commissione
scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
16. Al comma
1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo
periodo, sono inseriti i seguenti: "L'accertamento delle relazioni parentali
attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della
messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del
detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati.
Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale
dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica
di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa".
17. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.
59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da
lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese
di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma
2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari
dati e informazioni.
18. Per il funzionamento
del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione
e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione,come
previsto dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre
1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro
la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva
con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di
formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo
presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale
dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera,
è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno
1998.
19. In attuazione
del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di
programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione
del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di
autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno
quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000
a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate
dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità
nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti,
con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro
dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.
159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle
regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, inmisura
non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto
ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.
20. All'articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole:
"e non superiore ai due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore
ai tre anni".
21. Gli scarti
derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione
per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella
definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione,
non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione"
di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate
sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli
preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.
22. All'articolo
8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Non sono
in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni
di minerali e di materiali da cava".
23. All'articolo
15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le parole: "né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi".
24. All'articolo
38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare
al" ed è aggiunto il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano
al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo
37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei
rifiuti di imballaggio".
25. All'articolo
51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: "e 47, comma 12" sono sostituite dalle seguenti:
", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
26. All'articolo
54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi
i seguenti periodi: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo
di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute
per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere
i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni
effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata".
27. All'articolo
58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-ter. I rifiuti
provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano
prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le
disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle
attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati
allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente
ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
28. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica,
almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli
a minimo impatto ambientale.
29. All'articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti
periodi: "Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa
la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima
di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma
di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti
equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio
provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate,
nonchè determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della
commissione di cui all'articolo 4".
30. Il comma
3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal
seguente:
"3. Con decreto
del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materiali
non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita
alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma".
31. Il decreto
di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995,
come sostituito dal comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Disposizioni
finanziarie).
1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad eccezione dei commi 17 e 26,
pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno
1999 ed a lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 26, pari a lire 1.800 milioni
per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.450
milioni per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire
12.350 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire
650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire
15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 17 e 18, pari a
lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 19, pari a lire 5.400 milioni
per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma
di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno
2000.
4. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.