Legge 22 febbraio 2001, n.
36
“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
Art. 1.
(Finalità
della legge)
1. La presente
legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:
a)
assicurare la tutela della salute
dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione
a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
b)
promuovere la ricerca scientifica
per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela
da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo
174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
c)
assicurare la tutela dell’ambiente e
del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento
volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze
ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione
e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente
legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi
civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione
dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti
radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli
impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni
della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale
per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di
uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni
di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi
delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato,
individuate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme
le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione
della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a)
esposizione: è la condizione
di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici,
o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b)
limite di esposizione: è il
valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a);
c)
valore di attenzione: è il valore
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore
di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici
e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo
1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini
della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto
nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d)
d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e
le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo
8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;
e)
elettrodotto: è l’insieme delle
linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f)
esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici
che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
g)
esposizione della popolazione:
è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale
per scopi diagnostici o terapeutici;
h)
stazioni e sistemi o impianti
radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme
di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
i)
impianto per telefonia mobile: è la stazione
radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento
radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l)
impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il
servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni
relative:
a)
alla determinazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in
quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d),
numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione
di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di
cui all’articolo 1;
b)
alla promozione di attività
di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento
dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando
annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della
sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini
di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma
pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al
fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici
a bassa e alta frequenza;
c)
all’istituzione del catasto
nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare
i livelli di campo presenti nell’ambiente;
d)
alla determinazione dei criteri
di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2,
con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione
ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni
nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni
di carattere economico ed impiantistico;
e)
all’individuazione delle tecniche
di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f)
alla realizzazione di accordi
di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli
stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque
la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva
e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione
degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente
e di tutelare il paesaggio;
g)
alla definizione dei tracciati
degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h)
alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione
e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a),
e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a)
per la popolazione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo
6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;
b)
per i lavoratori e le lavoratrici, ferme
restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri
dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui
all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in
sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il
regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte
le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei
ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma
2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione
dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma
1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato
di cui all’articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la
propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma
2 del presente articolo. 6. Per le finalità di cui al presente articolo
è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001 per le attività di cui al comma
1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1,
lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli
12 e 13.
Art. 5.
(Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare
l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta
dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo
parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche
tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le
particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici
e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando
quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti
di pianificazione.
2. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio
elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del
rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
3. Con il medesimo regolamento
di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente
legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri
e princìpi:
a)
semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
b)
individuazione delle tipologie
di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute
dei cittadini;
c)
concertazione con le regioni
e gli enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi
di definizione dei tracciati;
d)
individuazione delle responsabilità
e delle procedure di verifica e controllo;
e)
riordino delle procedure relative
alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
f)
valutazione preventiva dei campi elettromagnetici
preesistenti. 4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti
indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma,
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico)
1. È istituito
il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato
è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente
delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati,
della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e
della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell’interno.
3. Il Comitato
svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12,
comma 2, e 13.
4. Il Comitato
esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma
4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato
svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente
legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito,
di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze
specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l’istituzione
e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e
di monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i
catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità
di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei
dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei
lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento
dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa
e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari
e delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle
regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati
dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a)
l’esercizio delle funzioni relative
all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia
mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione,
ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 5;
b)
la definizione dei tracciati
degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione
di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo
4 e dell’obbligo di segnalarle;
c)
le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente
articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d)
la realizzazione e la gestione,
in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel
territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della
popolazione;
e)
l’individuazione degli strumenti
e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), numero 1);
f)
il concorso all’approfondimento delle
conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le
regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica,
alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e
del paesaggio.
3. In caso di inadempienza
delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
4. Le regioni,
nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano
alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività
di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari
o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine
e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati
misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.
898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono
adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici.
Art. 9.
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), la regione
adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati,
un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque
entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità
stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro
i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle
regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione
in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa
tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico
dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4,
comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di
risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.
I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro
che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente
al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della
proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che
si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e
i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti
dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare
il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite
dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni
sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità
di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento
alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi
tre mesi.
3. Per gli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata
al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed
i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a
150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che
approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato
dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento
degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro
il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli
elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui
all’articolo 4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il
risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti,
come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall’approvazione
del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi
all’attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità
e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della
concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento,
la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo
e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello
Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente;
tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza
unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione
delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente
comma, ai fini dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione
dei catasti regionali e dell’esercizio delle attività di controllo e di
monitoraggio.
6. Il mancato risanamento
degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti
per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni
del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti
o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del
gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo
alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un
periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione
del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
a) con provvedimento
del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto
riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; b) con provvedimento
del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti
con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione
degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti
per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione
di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro
delle comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della disciplina
sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna
struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 3 deve
essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione
prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa,
i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi
nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10.
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove
lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai
sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti
di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4
e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento
di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla
partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo
parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione
europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori
e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di
apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o
lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono
tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante
apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare,
in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione
al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni
di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi
e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così
basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato
promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese
produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo,
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13.
(Accordi
di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro
dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese
ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che
producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire
e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e
di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge,
utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente,
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia
di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni
in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non sono ancora
operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali
si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli
ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle
attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei
Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli
articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale
incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di
controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni
elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni
e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale
personale è munito di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente
o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma
2, e ai decreti previsti dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta
sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione
piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo
5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione
è raddoppiata.
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle
autorità abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità competenti
all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai
decreti di cui all’articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza
delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della
salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione
e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica
la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due
a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione
di cui al comma 4 è applicata dall’autorità competente in base alle vigenti
disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L’inosservanza
del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento
alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento
in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Regime
transitorio)
1. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni
del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede: a) quanto a lire 7.000 milioni
a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti
anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente; b) quanto a lire 13.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle
proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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